Via libera alla nuova direttiva sul credito al consumo: perché i consumatori saranno molto più tutelati. Pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la norma che introduce nuovi diritti a chi chiede un prestito e obblighi più stringenti per banche e finanziarie. Ecco le novità più importanti.
 

LA TUTELA DEL CONSUMATORE E IL CREDITO AL CONSUMO NEL QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA DIRETTIVA CCD II

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la direttiva sul credito ai consumatori (Ccd II), la 2225 del 2023 . Per i cittadini europei che chiedono un prestito è un grosso passo avanti, perché la norma introduce regole molto più stringenti in grado di incidere profondamente nel rapporto tra finanziarie e clienti. Ma tutto questo non sarà immediato: gli Stati dovranno recepire la direttiva con leggi nazionali entro il novembre 2025 e solo un anno dopo sarà tutto in vigore.È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 30 ottobre 2023 la nuova Direttiva sul credito al consumo (UE) 2023/2225 del 18 ottobre 2023 (CCD II) che abroga la Direttiva 2008/48/CE (la c.d. “Consumer Credit Directive” o “CCD”). Il termine per il recepimento nazionale della CCD II è fissato al 20 novembre 2025.

La Direttiva 2008/48/CE, modificata negli anni 2011, 2014, 2016 e 2019, aveva istituito un quadro armonizzato a livello dell’Unione Europea in materia di credito al consumo. Il raggiungimento parziale di questi obiettivi ha comportato la necessità di “modernizzare” le norme della CCD, anche per adeguarla all’evoluzione del settore del credito al consumo.
In particolare, la digitalizzazione ha contribuito a sviluppi di mercato che non erano previsti quando la Direttiva 2008/48/CE è stata adottata. I rapidi progressi tecnologici hanno apportato cambiamenti significativi sia sul versante dell’offerta che su quello della domanda, come la comparsa di nuovi prodotti, in particolare nell’ambiente online, e l’evoluzione del comportamento e delle preferenze dei consumatori.

Da un lato sono sorte nuove fattispecie di operatori del mercato, come le piattaforme di prestito peer-to-peer, che offrono infatti contratti di credito in diverse forme e sono apparsi nuovi prodotti, come il credito a breve termine ad alto costo.
Dall’altro le moderne tecnologie dell’informazione digitale hanno introdotto nuovi modi per divulgare le informazioni in formato digitale e valutare il merito creditizio dei consumatori adoperando sistemi decisionali automatizzati e dati non tradizionali.
Infine nel contesto della crisi pandemica gli Stati membri hanno adottato una serie di misure di sgravio volte ad alleviare l’onere finanziario dei cittadini e delle famiglie, come le moratorie sul rimborso dei prestiti che sono state generalmente estese al credito al consumo.

Infine, la formulazione, a volte imprecisa, di alcune disposizioni della Direttiva 2008/48/CE ha comportato l’adozione da parte degli Stati membri di disposizioni divergenti, con conseguente frammentazione del quadro normativo nell’Unione nei contratti di credito ai consumatori e distorsioni della concorrenza tra i creditori all’interno dell’Unione medesima.
In tale contesto la Commissione Europea nel 2020 aveva annunciato un riesame della direttiva sul credito al consumo. La CCD II intende, appunto, creare un quadro normativo armonizzato che garantisca di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e che crei un mercato interno ben funzionante.

Tra le novità della CCD II, e per quanto qui d’interesse, vi è un ampliamento dell’ambito di applicazione della Direttiva stessa.

Sono ivi inclusi, tra l’altro:
a) i prestiti di importo inferiore a 200 euro nonché i contratti di locazione o di leasing con opzione di acquisto e i contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto e in cui il credito debba essere rimborsato entro 30 giorni;
b) tutti i contratti di credito fino a 100.000 euro (la soglia prevista tiene conto dell’indicizzazione agli effetti dell’inflazione dal 2008 e per gli anni a venire);
c) i servizi di credito tramite crowdfunding quando i finanziamenti siano erogati direttamente ai consumatori e quando i prestatori di servizi facilitino la concessione di un credito fra creditori che operano nell’ambito della loro attività commerciale o professionale e consumatori;
d) i contratti di credito basati sul sistema «compra ora, paga dopo».
Quanto a questi ultimi, si tratta di nuovi strumenti di finanziamento digitali che consentono ai consumatori di effettuare acquisti e di saldarli col tempo e che, essendo spesso senza interessi e senza altre spese, sono stati inclusi nell’ambito di applicazione della Direttiva.

Nel testo della Direttiva: – per «consumatore» si intende una persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale; – per «creditore» si intende una persona fisica o giuridica che concede o si impegna a concedere un credito nell’esercizio di una sua attività commerciale o professionale; – per «contratto di credito» si intende un contratto in base al quale il creditore concede o si impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga, ad eccezione dei contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio o alla fornitura di merci dello stesso tipo in base ai quali il consumatore versa il corrispettivo, per la durata della prestazione o fornitura, mediante pagamenti rateali.

Tali definizioni sono utili a chiarire cosa e quali soggetti andranno qualificati come nelle normative di recepimento nazionali, in maniera da offrire un quadro omogeneo anche rispetto alle definizioni dei soggetti di riferimento e delle tipologie di contratti oggetto di normazione.

Tra le principali novità introdotte dalla CCD II. Tutte le informazioni debbano essere fornite dai consumatori a titolo gratuito, indipendentemente dai mezzi utilizzati (art. 5) e le condizioni da soddisfare per poter ottenere un credito non devono essere in alcun modo discriminatorie per i consumatori che soggiornano legalmente nell’Unione Europea a motivo della cittadinanza o del luogo di residenza o per qualsiasi motivo.

Le comunicazioni di pubblicità e commercializzazione relative ai contratti di credito devono essere corrette, chiare e non ingannevoli e che in tali comunicazioni sono vietate le formulazioni che possono indurre nel consumatore false aspettative circa la disponibilità o il costo di un credito oppure circa l’importo totale che lo stesso è tenuto a pagare (art. 7); sono indicate dettagliate informazioni da includere nella pubblicità dei contratti di credito tra cui anche l’avvertenza che prendere in prestito denaro costa denaro (art. 8).

Nel recepimento della Direttiva sarà competenza dei singoli Stati approntare non solo i mezzi giuridici dichiarativo-normativi a disposizione della tutela del cittadino- consumatore, ma soprattutto predisporre gli strumenti tecnici e tecnologici per dare effettività alla tutela auspicata e dichiarata nella CCDII ed al contempo per verificare e sanzionare in maniera appropriata policy e comportamenti difformi.

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