Consumers' Forum, come da votazione dell'Assemblea dei Soci del 19 giugno 2025, ha approvato il nuovo Statuto.

L'Associazione è diventata Ente del Terzo Settore, come da determina n. G10863 del 25 agosto 2025 della Regione Lazio, che prevede l'iscrizione di Consumers' Forum nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore", del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

STATUTO

STATUTO dell'Associazione
"Consumers’ Forum - ENTE DEL TERZO SETTORE" (in forma abbreviata "Consumers’ Forum - ETS")

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Denominazione e sede
1.1 L’Associazione "Consumers’ Forum - ENTE DEL TERZO SETTORE", in forma abbreviata Associazione "Consumers’ Forum - ETS", già fondata nel 1999, ha sede legale nel Comune di Roma. 
Le variazioni di indirizzo all’interno del Comune non costituiscono modificazioni dello statuto.

Articolo 2. Scopi e strumenti

2.1 L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel rispetto dei limiti tassativi di cui all’articolo 4, comma 2 CTS.

Per il raggiungimento degli scopi associativi, l’Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all’articolo 5 CTS:
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 CTS promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore.

L'Associazione Consumers' Forum intende rappresentare un punto d'incontro e di libero dibattito tra le Associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo e il mondo delle imprese e delle associazioni di enti e/o imprese, con il mondo accademico e della ricerca nonché con le istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, per la promozione e la realizzazione di forme di dialogo, concertazione e partecipazione tese a:
a) ricercare le soluzioni e le proposte, anche normative, compatibili con l'interesse generale del Paese nell'ottica dell'Unione Europea per creare le migliori condizioni di vita e di benessere per tutti i cittadini in quanto consumatori e utenti;
b) migliorare il livello di informazione e trasparenza sulla qualità e sulla sicurezza dei prodotti e servizi, pubblici e privati e sulle relative normative nazionali, comunitarie e Internazionali.

A tal fine, l’associazione, per raggiungere i propri obiettivi statutari, si impegna a:
I) organizzare seminari, convegni, incontri e dibattiti per favorire le relazioni tra i consumatori e gli utenti, le imprese, gli enti locali, le Istituzioni pubbliche nazionali europee ed internazionali e il mondo della cultura e della ricerca sociale e scientifica;
II) realizzare studi, progetti e ricerche che privilegino, nell’ottica della tutela dei diritti intangibili dei consumatori i temi delle forme extra-giudiziarie di conciliazione e di mediazione del contenzioso;
III) realizzare attività di formazione dei rappresentanti e degli operatori di sportello delle Associazioni dei consumatori e degli utenti, delle Imprese e delle Istituzioni pubbliche, con particolare riferimento al tema della tutela della dignità umana e dei diritti dei consumatori dinanzi all’esercizio dell’iniziativa economica che, conformemente a quanto sancito dall’articolo 41 della Costituzione, non può danneggiare la salute, l’ambiente, la sicurezza, la libertà e la dignità umana, diffondendo, quindi, la cultura della conciliazione e della mediazione, delle negoziazioni paritetiche e delle altre forme di risoluzione dei conflitti, avendo come fine ultimo la sicurezza dei prodotti e dei servizi;
IV) elaborare, promuovere e sostenere iniziative, progetti e ricerche per lo sviluppo della cultura consumeristica e l'educazione a un consumo sostenibile, l'informazione e l'assistenza dei consumatori sul territorio nazionale, anche attraverso la produzione di apposite pubblicazioni, la realizzazione di ricerche anche tramite il ricorso alle tecnologie dell'informazione;
V) promuovere e sostenere, nello spirito stabilito dai Trattati dell’Unione Europea, azioni nazionali e transnazionali ispirate al principio di sussidiarietà, quali la partecipazione a iniziative comunitarie, come progetti e ricerche, servizi di informazione sostenuti dalle Istituzioni Europee, accreditando le iniziative e il ruolo di Consumers’ Forum presso la Commissione Europea e il Parlamento Europeo;
VI) promuovere la partecipazione di esperti a comitati tecnici di normazione, sia in Italia che in sede europea, per contribuire attivamente alla ricerca e alla produzione di norme tese alla migliore tutela del consumo e all'interesse generale del Paese;
VII) contribuire attivamente alla ricerca nel campo delle metodologie per la misurazione della qualità dei servizi, nell'ambito delle politiche nazionali e comunitarie.

2.2 - Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali e, pertanto, in via strumentale a questi, l’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 107/2021 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017.
Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.
L’Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

2.3 Convenzioni
L'Associazione può stipulare convenzioni, previa deliberazione dell’Assemblea, con Enti e Amministrazioni pubbliche e Autorità indipendenti, che intendono collaborare e sostenere l'attività dell'Associazione, con apporti, partnership progettuali e contributi straordinari che saranno determinati e approvati dall'Assemblea.

TITOLO II – Gli Associati

Articolo 3 Composizione dell'Associazione

3.1 L’associazione Consumers’ Forum, nel rispetto dei propri scopi declinati al precedente articolo 2, e in osservanza dei principi di parità di diritti e di doveri e di eguaglianza dello status di associato, è composta da:
a) Associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte all’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del consumo;
b) Imprese e loro Associazioni di categoria e di settore;
c) Enti e Istituzioni di rilevanza pubblica e di interesse consumerista.

3.2 - Lo Statuto dell’Associazione espressamente prevede che non possono essere riservati ad associati, aventi la qualifica di soggetti "esclusi" di cui all’articolo 4, comma 3, CTS, o comunque a un insieme degli stessi, anche se appartenenti a diverse tipologie, la maggioranza dei voti esercitabili nell’organo assembleare e, quindi, ove se verifichino le suddette condizioni di controllo di diritti, i predetti soggetti non possono essere ammessi in Associazione.
Parimenti non possono essere ammessi in Associazione i predetti soggetti "esclusi":
- che siano nella condizione di esercitare "un controllo esterno" o comunque un’influenza dominante sull’Ente sulla base di accordi di natura contrattuale,
- che esercitino attività di direzione e di coordinamento, intesa come l’esercizio di una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo idonei a incidere sulle decisioni gestorie dell’ente, sulle sue scelte strategiche e operative.
In virtù di quanto sopra indicato, i cosiddetti soggetti "esclusi", a partire dalle Amministrazioni pubbliche e dagli altri enti esclusi dalla qualifica di ETS, possono partecipare, quali associati all’Associazione, purché tale partecipazione non si traduca nell’esercizio da parte degli stessi di un controllo di diritto, di fatto, o di un’influenza dominante sull’Associazione stessa.

3.3 - Il presente Statuto è volto a garantire una disciplina uniforme del rapporto associativo e a garantire l’effettività del rapporto medesimo escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di recesso.

Articolo 4 – Ammissione associati

4.1 L'ammissione di nuovi associati avviene previa presentazione di domanda indirizzata al Presidente, contenente l'espressa condivisione delle finalità dell'Associazione, del suo Statuto e di eventuali regolamenti, con l'impegno a corrispondere la quota annuale di adesione all'Associazione.

4.2 Possono candidarsi a far parte dell’Associazione i soggetti appartenenti alle categorie previste all’articolo 3.1., fermo restando il rispetto dei limiti di cui al superiore punto 3.2. La domanda viene inviata ai singoli soci che hanno la facoltà di esprimere un proprio parere scritto e motivato entro 15 (quindici) giorni dal suo ricevimento. L'ammissione avviene su proposta del Presidente e su di essa si pronuncia il Consiglio Direttivo, con delibera motivata di accoglimento o rigetto da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione.
In esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.
L’eventuale rigetto contenente la motivazione va comunicato all’interessato che potrà chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sul rigetto dell’istanza di ammissione si pronunci l’Assemblea nella prima adunanza successiva.

4.3 Gli Associati appartenenti alla categoria c) dell’articolo 3.1 possono partecipare alla vita associativa nei limiti previsti dal presente statuto e nel rispetto del principio di autonomia dell’ETS. La partecipazione non deve compromettere il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ETS. In particolare la qualità di associato non conferisce al soggetto di rilevanza pubblica e di interesse consumerista alcun potere di ingerenza nella gestione ordinaria dell’ETS, che resta indipendente nella propria organizzazione e nelle proprie scelte operative, nel rispetto delle disposizioni statutarie e di legge.

4.4 Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone e tra gli Enti.
Gli associati sono dunque tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l’obbligo del pagamento della quota associativa, come appresso disciplinato, fissata periodicamente dall’organo amministrativo.
Ciascun associato, anche a mezzo dei propri rappresentanti, ha diritto alla consultazione dei libri dell’Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell’Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l’esame presso la sede dell’Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell’associato.

Articolo 5 - Quota associativa

5.1 La quota associativa è determinata annualmente dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo, non è trasmissibile e non è rimborsabile.

5.2 La misura di ulteriori contributi è stabilita dall’Assemblea in ragione dell’appartenenza degli associati alle categoria indicate all’articolo 3 e sempre nel rispetto del principio di uguaglianza. La misura dei suddetti contributi verrà stabilità dall'Assemblea in occasione della seduta convocata per il rinnovo delle cariche sociali del Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Cessazione dello status di associato

6.1 Lo stato di associato si perde per recesso o per esclusione.

6.2 L'associato può essere escluso per persistente violazione degli obblighi imposti dallo Statuto, per comportamento contrario agli scopi dell’Associazione e per comportamento gravemente scorretto nei confronti degli altri associati e in tali casi non può chiedere la restituzione delle quote associative e gli eventuali contributi versati.
L’esclusione dell’associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, al verificarsi di una o più delle condizioni sopra esposte. In ogni caso, prima di provvedere alla delibera di esclusione, il Presidente, sentito il Consiglio direttivo, fa pervenire all’associato una comunicazione a mezzo corrispondenza tracciata, con la quale si indicano le violazioni contestate e si invita a far pervenire osservazioni in ordine agli addebiti mossi entro un termine di 15 (quindici) giorni. L’associato può impugnare la propria esclusione domandando all’Assemblea di deliberare sulla legittimità della stessa entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di esclusione. L’Assemblea delibera sulla richiesta dell’associato nel corso della prima riunione successiva all’istanza dell'associato. La deliberazione sull’esclusione dell’associato è inserita di diritto nell’ordine del giorno della prima Assemblea utile. L’associato può comunque impugnare la delibera di esclusione entro 6 (sei) mesi dal giorno in cui gli viene notificata la deliberazione ai sensi dell’articolo 24 c.c.

6.3 L’associato può sempre recedere dall’Associazione.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per raccomandata a/r al Presidente e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta entro il 30 settembre.

6.4 Salvo quanto disposto dai regolamenti approvati dall’Assemblea, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.

TITOLO III – GLI ORGANI

Articolo 7. Gli Organi

7.1 - Sono Organi dell’Associazione:
- L’Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice-Presidente;
- Il Segretario Generale;
- L'Organo di Controllo;
- Il Comitato Scientifico.

Art.8 - Durata delle cariche

8.1 Le cariche degli Organi dell'Associazione decisi dall’Assemblea hanno una durata di 4 (quattro) anni.
Il Presidente dell'Associazione deve essere eletto tra gli Associati di cui all'articolo 3.1 lettera a.
Il Segretario Generale dell'Associazione deve essere eletto tra gli Associati di cui all'articolo 3.1 lettera a.
Il Vice-Presidente dell'Associazione deve essere eletto tra gli Associati di cui all'articolo.3.1 lettera b

Articolo 9. Assemblea degli Associati

9.1 L'Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione e può deliberare su qualsiasi questione relativa alla vita, all’organizzazione e alle attività dell’Associazione; individua gli indirizzi generali e programmatici di Consumers’ Forum in conformità ai principi dello Statuto.

9.2 – Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 30 (trenta) giorni nel libro degli associati. Si considera quale data di iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’associato.
Con riguardo alla compagine associativa formata da Enti, l’Assemblea è composta da un rappresentante per ogni associato, o da un suo supplente, che vengono espressamente e congiuntamente indicati dallo stesso associato, il quale può revocarli in ogni momento.

9.3 - Sono di competenza dell'Assemblea degli associati:
a) la definizione degli indirizzi generali e programmatici dell'Associazione;
b) l’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto annuale economico e finanziario e del bilancio sociale, ove necessario per legge;
c) l'approvazione e le eventuali modifiche del programma di mandato presentato dal presidente all’atto del suo insediamento;
d) l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo e tra questi con votazione separata l'elezione del Presidente, l'elezione del Vice Presidente, l'elezione del Segretario Generale; per questi ultimi tre l'elezione dovrà avvenire con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei presenti;
e) l'elezione dell'Organo di Controllo;
f) l'elezione dei componenti del Comitato Scientifico;
g) la determinazione delle quote annuali degli associati;
h) la rettifica delle decisioni del Consiglio Direttivo e la deliberazione sull’esclusione degli associati;
i) la deliberazione, su proposta del Consiglio Direttivo, sul conferimento di procure, per singoli atti e contratti o per categorie di contratti, anche a persone non facenti parte dell’Associazione, salvo che con apposito regolamento tale facoltà non sia riservata in via esclusiva al Consiglio Direttivo, e fermi restando i poteri del Presidente;
l) l’approvazione di regolamenti per le materie non definite dal presente Statuto compreso quelle relative ai rimborsi spese e alle indennità per gli organi statutari per lo svolgimento delle funzioni a questi attribuite, nel rispetto dei limiti tassativi in materia di divieto di distribuzione indiretta degli utili ai sensi dell’articolo 8 CTS;
m) l’indicazione degli indirizzi che il Consiglio direttivo deve seguire nell’attuazione delle iniziative e delle attività previste dal programma triennale proposto.
n) le modifiche statutarie comprese le delibere di trasformazione, fusione e scissione;
o) lo scioglimento dell'Associazione.

9.4 L'Assemblea degli Associati di norma si riunisce quattro volte l’anno, con cadenza non superiore ai tre mesi.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento dal Vicepresidente o dal Segretario, oppure quando ne facciano richiesta scritta e motivata l'Organo di Controllo o almeno un quinto degli Associati; decorsi inutilmente venti giorni dalla richiesta, l'Assemblea viene convocata dall'Organo di controllo. L'Assemblea degli Associati è convocata con avviso, a mezzo e-mail e tramite annuncio sul sito istituzionale, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo, che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione, da comunicare a tutti i soci almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data stabilita per l'Assemblea medesima. L'avviso contiene anche la data della seconda convocazione.

9.5 L'Assemblea è convocata, ordinariamente, entro il primo semestre dell’anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente ed entro il mese di marzo per l'approvazione delle attività e del bilancio preventivo per l'anno in corso.

9.6 Quando all'ordine del giorno vi siano modifiche statutarie, l'avviso deve contenere anche il parere del Consiglio Direttivo.

9.7 L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento o cessazione dalla carica, dal Vice Presidente o, in caso di impedimento o cessazione dalla carica anche di quest’ultimo, dal Segretario Generale e, in caso anche di suo impedimento o cessazione dalla carica, da altra persona indicata dall’Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario, di regola nella persona del Segretario generale.

9.8 Il Presidente dell'Assemblea nomina anche due scrutatori, scelti tra i presenti, che lo assistono nello spoglio delle schede quando l'Assemblea determini di deliberare con voto segreto sulle nomine o su altro argomento di sua competenza che riguarda le singole persone.

9.9 Ai sensi dell’articolo 24 CTS, ove l’Associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento si può prevedere la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

9.10 Ai sensi dell’articolo 25 CTS, ove l’Associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento è possibile disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito ordinariamente dal CTS, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.

Articolo 10 - Validità dell’Assemblea degli Associati.

10.1 L'Assemblea degli Associati è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due terzi degli Associati e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.
In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti.
In ogni caso, le deliberazioni che non richiedano maggioranze qualificate ai sensi dello Statuto o della normativa di riferimento sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.
Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza della metà degli associati e l'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti e, in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (cfr. Circolare MLPS n. 20 del 27 dicembre 2018).

10.2 Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

10.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione, sempre che il delegato non sia componente dell'Organo di Controllo. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l’Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Articolo 11 - Esercizio del diritto di voto

11.1 Il diritto di voto potrà essere esercitato direttamente o per delega. Ogni associato ha diritto a un voto per le deliberazioni assembleari.Ogni associato non potrà disporre di più di 3 (tre) deleghe.

11.2 Sono sospesi dall’esercizio del diritto di voto gli associati che non abbiano provveduto al versamento della quota annuale di adesione nell'anno precedente all'assemblea.

11.3 Il voto si esercita in modo palese, salvo che per le elezioni delle cariche elettive e per gli argomenti aventi carattere personale.

Articolo 12. Deliberazioni sulla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo

12.1 Nelle deliberazioni che riguardano loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto né possono rappresentare altri associati.


Articolo 13 - Le modalità di deliberazioni nell’Assemblea degli Associati

13.1 Le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
a) che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

13.2 Le deliberazioni assembleari debbono essere riportate nei verbali trascritti nell'apposito Libro delle assemblee e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

13.3 Il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea un regolamento sulla elezione degli organi statutari, sulle modalità di presentazione delle candidature e per le revoche delle cariche statutarie, nonché per altri temi attinenti all’attività dell’Ente.

Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo

14.1 Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione che attua le decisioni assembleari, istruisce le deliberazioni riguardanti la programmazione delle iniziative dell’Associazione nonché di tutte le decisioni riguardanti la redazione del bilancio, ivi compresa la predisposizione del bilancio sociale, se necessario, ai sensi del CTS.
Il Consiglio Direttivo ha anche poteri di proposta nei confronti dell'Assemblea e di verifica e ratifica delle iniziative, e degli stanziamenti correlati, adottate dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario Generale.

14.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di undici membri fino a un massimo di quindici membri.
Fanno parte del Consiglio Direttivo il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Generale.
I restanti membri del Consiglio Direttivo, nel numero complessivo deciso dall'Assemblea, sono designati per metà tra i soci di cui all'art. 3.1, lettera a), e per l'altra metà tra i soci di cui all'art. 3.1, lettera b.

14.3 Il Consiglio Direttivo, oltre ai compiti propri e a quelli di volta in volta attribuiti dall’Assemblea degli Associati, ha la facoltà di proporre tutte le iniziative che, pur se non programmate, siano giudicate utili ed opportune.

14.4 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza dal Vice Presidente o dal Segretario Generale, con l’indicazione dell’ordine del giorno.

14.5 Il Consiglio deve essere convocato anche quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno due dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Non sono ammesse deleghe. Ogni associato può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il consiglio direttivo può svolgersi anche per via telematica nel rispetto dell’articolo 24 CTS e di quanto disciplinato al precedente articolo 13.

14.6 Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti.

Articolo 15. Il Presidente

15.1 La rappresentanza legale dell’Associazione spetta al Presidente.
Il Presidente ha la facoltà di delegare anche in giudizio, con potere di proporre azioni, domande e di resistervi in qualunque sede e grado, in arbitrati e innanzi a giurisdizioni e organi amministrativi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni, rinunce e compromessi.
Ha facoltà di richiedere l’apertura e la chiusura di conti e rapporti bancari e postali, di operare le relative movimentazioni. Formula e convoca, d’intesa con il Vice Presidente ed il Segretario generale, l’ordine del giorno delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

15.2 Il Presidente è eletto dell’Assemblea degli Associati tra i suoi membri con la maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei votanti. Il Presidente rappresenta l'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e le riunioni del Consiglio Direttivo, sovrintende alla verbalizzazione ed alla esecuzione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo.

15.3 In qualsiasi ambito, in caso di parità nella votazione è determinante il voto del Presidente.

Articolo 16. Il Vice Presidente

16.1 Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di suo impedimento o assenza e svolge i compiti a lui delegati dal Presidente.
Condivide con il Presidente ed il Segretario generale l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo per la realizzazione del programma annuale di iniziative e progetti dell’Associazione.

16.2 Il Vice Presidente è eletto dell’assemblea degli Associati con la maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei votanti.

Articolo 17 - Il Segretario Generale

17.1 Il Segretario Generale dell'Associazione è eletto dell’Assemblea degli associati con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei votanti.
Il Segretario Generale collabora con il Presidente e con il Vice Presidente alla realizzazione dell'indirizzo politico.
dell'Associazione, alla sua promozione ed alla attuazione del programma di iniziative e progetti; cura la tenuta del libro delle Assemblee e del libro del Consiglio Direttivo. Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, ne dirige gli uffici.
Collabora alla redazione del programma di mandato, predispone d'intesa con il Presidente e il Vice Presidente il piano annuale preventivo del fabbisogno di risorse umane, tecnologiche e finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'approvazione dell'Assemblea. Ha facoltà di effettuare l’apertura e la chiusura e la movimentazione di conti e rapporti bancari e postali.

Articolo 18 – Organo di Controllo/Revisore legale dei conti Organo di Controllo

A) Funzioni
Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.
I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione
Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.
I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
La scadenza dell’Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.
Ai componenti l’Organo di Controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all’articolo 2399 codice civile.
La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

Revisore Legale dei conti
Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l’Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.


Articolo 19 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è un organismo consultivo e di supporto degli altri organi statutari dell’ente, che promuove il dialogo e il confronto tra il mondo accademico e i centri di formazione e di ricerca degli associati.
Esso è composto da esperti nel campo della ricerca e della formazione ed ha il compito di fornire pareri nonché di elaborare proposte, progetti e documenti sugli aspetti scientifici e tecnici delle attività che rientrano nelle finalità statutarie dell’Ente, anche in occasione di eventi da questi promossi.
I progetti di formazione e ricerca dell’ente sono sottoposti al parere consultivo del comitato scientifico che viene allegato per la loro approvazione da parte dell’assemblea dei soci.
Le cariche sono gratuite e la loro durata è di 4 anni e coincide con quella del Consiglio Direttivo.
L’assemblea dei soci elegge i componenti del comitato scientifico e tra essi il presidente che ne coordina l’attività.


TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 20 - Fondo comune e mezzi patrimoniali

20.1 Il fondo comune è costituito dalle quote associative versate dagli associati, dai contributi ordinari e straordinari, da donazioni, lasciti testamentari, liberalità e da ogni altro provento o entrata acquisita nel rispetto delle norme del Codice del Terzo Settore.
Il fondo comune comprende anche i beni mobili e immobili acquistati dall’Ente e destinati allo svolgimento delle attività statutarie e di interesse generale, nonché i proventi delle cessioni dei beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento delle attività di natura commerciale, accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi statutari, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6 CTS e dal D.M. n. 107/2021.

20.2 Per le spese istituzionali e per quelle di funzionamento e di amministrazione l'Associazione può disporre anche:
a) dei proventi delle sottoscrizioni, delle manifestazioni ed altre iniziative ed attività patrocinate, promosse, organizzate e gestite dall'Associazione;
b) di eventuali oblazioni, liberalità, contributi, borse di studio, assegni, premi, rette, rimborsi e concorsi spese, sussidi anche di enti pubblici e privati.

20.3 Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell’importo minimo stabilito dalla legge, l’organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione e la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell’Ente.
Sussistendo le condizioni di legge, l’Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile

20.4 Tutti gli associati sono tenuti al versamento della quota annuale.
In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 8, comma 3, CTS.

20.5 L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’Assemblea degli Associati per l’approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri dell’Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Segnatamente il Presidente presenta all'Assemblea:
- entro il primo semestre dell’anno il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente, comprendente il conto finanziario e quello patrimoniale con allegati i riepiloghi dei residui, del conto di cassa, delle eventuali gestioni con contabilità separata;
- entro il primo trimestre dell’anno il piano delle attività, e il bilancio preventivo dell’anno in corso.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall’Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.
Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.
Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell’Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l’indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all’Organo di Controllo, ai dirigenti, nonché agli associati.

20.6 Il Consiglio direttivo può emanare un regolamento contabile relativo, tra l’altro, alla redazione e alle procedure di modifica del programma triennale e dei piani annuali di spesa.

20.7 L'Assemblea delibera, con il parere favorevole dei Revisori, i regolamenti amministrativo-contabili contenenti le attribuzioni e le norme per l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio


21.1 L'Associazione ha durata indeterminata.

21.2 L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea degli Associati, che:
a) nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e le modalità di liquidazione del patrimonio;
b) stabilisce le modalità di devoluzione dei beni residui, nel rispetto della normativa vigente e dello statuto.

21.3 In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio residuo dell’Associazione sarà devoluto, con delibera dell’Assemblea, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salvo diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe, conformemente a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e dalla normativa applicabile.

Articolo 22 - Norme di Rinvio

Articolo 22.1 Per quanto non contemplato e regolato da questo Statuto si applicano le norme del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore e le altre disposizioni di legge in materia di associazioni private, non aventi fini di lucro.

CONCILIAZIONE PARITETICA

CONCILIAZIONE PARITETICA

La conciliazione paritetica è un metodo di risoluzione stragiudiziale delle controversie di consumo (come ad esempio nel settore delle telecomunicazioni, dei trasporti ferroviari, dei servizi postali, ecc.) che permette di risolvere i contenziosi tra consumatori e aziende in maniera rapida, semplice ed economica.