L’11 luglio 2013 è entrato in vigore il nuovo regolamento (n. 1223/2009) sui cosmetici che combatte le informazioni fuorvianti e rende più sicuri i prodotti di bellezza venduti e fabbricati nell’Unione Europea. Ecco le novità: etichette più chiare riguardo al periodo di utilizzo, grazie alla presenza di una clessidra che indicherà la data di scadenza del prodotto (Pao, period-after-opening) e informazioni chiare sulla sicurezza degli ingredienti contenuti. Nuove regole per l’impiego dei nanomateriali nei prodotti cosmetici: i coloranti, i conservanti e i filtri- UV, compresi quelli costituiti da nanomateriali, devono essere esplicitamente autorizzati. I prodotti contenenti altri nanomateriali, non altrimenti soggetti a limitazioni in virtù del regolamento sui cosmetici, saranno oggetto di una valutazione della sicurezza completa a livello dell’UE, in caso di dubbi da parte della Commissione. I nanomateriali devono essere indicati nell’elenco degli ingredienti con la parola “nano” fra parentesi dopo il nome della sostanza, ad esempio “titanium dioxide (nano)”.

Sulle confezioni dei cosmetici saranno obbligatorie anche le informazioni sulla tracciabilità dell’intera filiera produttiva e distributiva di ogni singolo prodotto attraverso il numero di lotto, come già avviene nel campo alimentare e farmaceutico. Inoltre, le industrie che fabbricano prodotti di bellezza in Europa dovranno garantire le buone pratiche di fabbricazione e identificare una persona responsabile della tracciabilità dei prodotti. Ogni produttore dovrà poi stilare un “safety report”, dossier di sicurezza per ogni singolo prodotto. Il dossier viene messo a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato che saranno così agevolate nei loro controlli. Gli operatori sanitari e gli stessi consumatori sono tenuti a segnalare immediatamente all’autorità competente, nel nostro Paese il Ministero della Salute, gli eventuali “effetti indesiderabili gravi” che si possono verificare in seguito all’utilizzo di un prodotto conforme alle regole. Il Ministero a sua volta dovrà allertare la Commissione Europea e il prodotto verrà subito bloccato e ritirato dal mercato. Il regolamento europeo sui cosmetici non trascura neanche la pubblicità: stretta sugli spot ingannevoli e sui claim non veritieri. Le aziende che pubblicizzano un prodotto dai presunti effetti miracolosi (ad esempio una crema antirughe), dovrà dimostrare con appositi studi scientifici che gli effetti promessi sono reali, prima di immettere il prodotto in commercio. Il nuovo regolamento ha anche fissato i criteri con cui formulare gli spot pubblicitari e le nuove linee guida dovranno essere recepite dagli Stati Membri entro il 2016: i fabbricanti che desiderano utilizzare una determinata dichiarazione per il loro prodotto, ad esempio “efficace per 48 ore” per i deodoranti, devono seguire sei criteri comuni, ovvero conformità alla legge, veridicità, supporto probatorio, onestà, equità e decisione informata. Le autorità nazionali competenti dovranno essere in grado di verificare se le dichiarazioni soddisfano i suddetti criteri. Infine, è scattato il divieto totale di effettuare test sugli animali anche dei singoli componenti dei cosmetici, mentre prima di luglio erano vietati soltanto i test dei cosmetici finiti.

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