La nuova disciplina rientra nel pacchetto legislativo “Omnibus VII” (noto anche come Digital Omnibus), che semplifica e razionalizza l'attuazione dell'AI Act. La misura riduce la sovrapposizione degli obblighi normativi e posticipa le scadenze per l'applicazione delle regole sui sistemi di IA ad alto rischio.
Con questa adozione si compie un ulteriore passo verso un’UE più competitiva. Offrendo maggiore certezza giuridica e garantendo un’applicazione più armonizzata delle norme sull’IA in tutti gli Stati membri, si creano condizioni favorevoli affinché innovazione e crescita possano svilupparsi pienamente nel mercato unico. Allo stesso tempo, il divieto dei deepfake sessuali generati o manipolati dall’IA e del materiale pedopornografico prodotto tramite IA invia un messaggio inequivocabile: il progresso tecnologico deve sempre procedere di pari passo con la tutela dei valori fondamentali dell’Unione.
Questo risultato, previsto nella tabella di marcia “Un’Europa, un mercato unico”, dimostra la capacità dell’Europa di agire con unità, ambizione e rapidità, e testimonia l’impegno della presidenza cipriota nel tradurre le priorità strategiche in risultati concreti, come sottolineato da Marilena Raouna, Vice Ministro per gli Affari Europei della Repubblica di Cipro.
Il pacchetto comprende proposte per due regolamenti, entrambi finalizzati a semplificare il quadro legislativo digitale dell’UE e ad attuare norme armonizzate sull’intelligenza artificiale.
Dovendosi applicare le disposizioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio a partire dal 2 agosto 2026, i colegislatori hanno dato priorità a questa parte del “pacchetto”, concordando una tempistica precisa per la loro entrata in vigore differita.
Pertanto, si applicheranno le nuove disposizioni:
per i sistemi di IA ad alto rischio autonomi, dal 2 dicembre 2027;
per i sistemi di IA ad alto rischio integrati in prodotti, dal 2 agosto 2028.
La nuova legge introduce una disposizione specifica che vieta pratiche di IA legate alla generazione di contenuti sessuali o intimi non consensuali, nonché di materiale pedopornografico. Saranno vietati, a partire da dicembre 2026, i sistemi di IA che generano immagini di nudo di persone reali o che modificano fotografie esistenti per rivelare parti intime.
Il regolamento rinvia inoltre al 2 agosto 2027 la scadenza per l’istituzione, da parte delle autorità nazionali competenti, di sandbox regolamentari dedicate all’IA. Riduce poi da sei a tre mesi il periodo di grazia concesso ai fornitori per implementare le soluzioni di trasparenza sui contenuti generati artificialmente, fissando la nuova scadenza al 2 dicembre 2026.
Il testo chiarisce le competenze dell’Ufficio per l’IA in materia di supervisione dei sistemi basati su modelli di IA generici, quando modello e sistema sono sviluppati dallo stesso fornitore. Vengono elencate anche le eccezioni in cui restano competenti le autorità nazionali, tra cui le forze dell’ordine, la gestione delle frontiere, le autorità giudiziarie e gli istituti finanziari.
Per quanto riguarda l’interazione tra la normativa sull’IA e la legislazione settoriale in ambiti quali dispositivi medici, giocattoli, ascensori o imbarcazioni, la nuova legge introduce un meccanismo che consente di risolvere le situazioni in cui la normativa settoriale prevede requisiti specifici sull’IA analoghi a quelli contenuti nella legge sull’IA. In tali casi, mediante atti di esecuzione, l’applicazione della legge generale sull’IA potrà essere limitata, evitando sovrapposizioni tra i requisiti ad alto rischio previsti dalla disciplina orizzontale e quelli contenuti nelle norme settoriali.
I prodotti disciplinati dal regolamento sui macchinari sono esclusi dall’applicazione diretta della legge sull’IA. La Commissione è tuttavia autorizzata ad adottare una normativa secondaria, ai sensi del regolamento sui macchinari, per introdurre requisiti in materia di salute e sicurezza relativi ai sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi della legge sull’IA.
Il regolamento introduce infine un nuovo obbligo in capo alla Commissione: fornire orientamenti per aiutare gli operatori economici che utilizzano sistemi di IA ad alto rischio, già soggetti alla legislazione di armonizzazione settoriale, a conformarsi ai requisiti di alto rischio previsti dalla legge sull’IA, riducendo al minimo gli oneri di conformità.
Si attende ora la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, con entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.
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