È di fatto responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti della piattaforma e non è però tenuto a controllare ogni singolo annuncio pubblicato dagli utenti.
Le conclusioni dell’Avvocato generale sulla causa C-492/23 suggeriscono alla Cgue la soluzione in materia di tutela
della privacy degli internauti - a fronte di appropriazioni dei loro dati personali - in relazione alla responsabilità che
grava sul gestore di servizi digitali dedicati al mercato on line.
Il caso a quo rumeno
Nel 2018 è stato pubblicato un annuncio su una piattaforma di mercato online, dove una persona risultava offrire
servizi sessuali. L’annuncio conteneva fotografie e un numero di telefono proveniente dai social network della
vittima, utilizzati senza il suo consenso. La società proprietaria della piattaforma aveva rapidamente cancellato
l’annuncio che però ormai era stato copiato in altri siti. Da qui la denuncia della persona coinvolta contro la società
attiva in rete come mercato online.
La Corte d’appello rumena chiamata a decidere la vicenda ha deciso di adire la Corte di giustizia dell’Unione
europea per ottenere la corretta interpretazione delle norme Ue al fine di chiarire - in un simile caso - il profilo di
responsabilità dei gestori di piattaforme di mercato online.
Il nesso tra commercio on line e privacy
L’avvocato generale della Cgue analizza, nelle sue conclusioni, il nesso tra la direttiva 2000/31/Ce sul commercio
elettronico e il regolamento generale sulla protezione dei dati (Rgpd) per rispondere alle questioni pregiudiziali del
giudice del rinvio.
Per quanto riguarda la direttiva sul commercio elettronico, egli ricorda che il gestore di una piattaforma di mercato
online può beneficiare di un esonero dalla responsabilità per quanto riguarda il contenuto degli annunci
pubblicati sulla sua piattaforma a condizione che il suo ruolo resti neutro e puramente tecnico. Tale protezione
non si applica in caso di intervento attivo nella gestione, nella modifica o nella promozione dei contenuti.
Per quanto riguarda il Rgpd, l’Avvocato generale precisa che il gestore di una piattaforma di mercato online agisce
come responsabile del trattamento dei dati personali contenuti negli annunci. Di conseguenza, esso non è tenuto
a controllare sistematicamente il loro contenuto prima della pubblicazione, ma deve tuttavia adottare misure
organizzative e tecniche per proteggere tali dati. Per contro, l’Avvocato generale ritiene che, per quanto riguarda i
dati personali degli utenti inserzionisti registrati in tale piattaforma di mercato online, il gestore di quest’ultima
agisca in qualità di titolare del trattamento e, in detto contesto, debba verificare l’identità degli utenti inserzionisti.
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