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Il 12° mese europeo della cybersicurezza si concentra sulla sensibilizzazione alle tattiche di manipolazione online

30 Settembre 2024
L'edizione di quest'anno del mese europeo della cybersicurezza affronta la crescente tendenza che vede i truffatori ricorrere a furti d’identità, messaggi di phishing o false offerte per ingannare le persone inducendole a compiere determinate azioni online o a fornire informazioni sensibili o personali. [continua]

Risoluzione alternativa delle controversie, il Consiglio adotta il suo mandato

30 Settembre 2024
Il Consiglio ha adottato il suo mandato sulle misure che adattano la risoluzione alternativa delle controversie (ADR) alle “sfide del mondo digitale”.  Facilitare la risoluzione alternativa delle controversie per tutelare i consumatori nei reclami contro le aziende. E fare in modo che gli strumenti di risoluzione alternativa delle... [continua]

AGCM: 3-4 ottobre a Roma il G7 delle Autorità di Concorrenza. Focus sull’intelligenza artificiale

27 Settembre 2024
I lavori, a porte chiuse, si svolgeranno nella sede dell’AGCM, a Piazza Verdi. Presenti le delegazioni di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti e della Commissione Ue. Il Presidente Rustichelli: importante occasione per promuovere cooperazione, scambio di conoscenze e definizione di una visione condivisa per il... [continua]

EDUFIN INDEX: IN TOSCANA LIVELLO EDUCAZIONE FINANZIARIA PIÙ ALTO DELLA MEDIA NAZIONALE

13 Settembre 2024
A Firenze la quinta tappa del “Tour dell’Educazione Finanziaria”, con la presentazione dei dati regionali dell’ultima edizione di Edufin Index di Alleanza Assicurazioni: • i toscani adottano comportamenti più virtuosi rispetto alla media nazionale che rimane comunque sotto la sufficienza; • nella regione la “differenza di... [continua]


L'Italia ha recepito la Direttiva Omnibus, il cui scopo è quello di tutelare i consumatori italiani dalle pratiche commerciali scorrette.
Il 2 aprile 2023 rappresenta una data importante per i consumatori italiani. È entrato in vigore il Decreto Legislativo di recepimento della cosiddetta Direttiva Omnibus. Le nuove norme che sono state introdotte sono andate ad integrare direttamente il Codice del Consumo, portando una serie di novità particolarmente interessanti per i consumatori finali.

La Direttiva Omnibus, infatti, ha il merito di aver introdotto nel nostro paese, in maniera precisa e puntuale, una serie di leggi attraverso le quali vengono normate le regole che impongono agli esercizi fisici ed online come indicare il prezzo dei prodotti in caso di campagne promozionali. In altre parole, la Direttiva Omnibus, ha il merito di tutelare i consumatori da ipotetiche truffe commesse dai venditori fisici o online, nel momento in cui hanno inizio i saldi di stagione o quando vengono effettuate delle particolari promozioni.

Entrato in vigore lo scorso 2 aprile 2023, il Decreto Legislativo ha introdotto alcune norme in materia di indicazione dei prezzi nelle campagne promozionali, che vengono applicati dallo scorso 1° luglio 2023: le norme, in estrema sintesi, si iniziano ad applicare dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto Legislativo.

Ad adottare la Direttiva Omnibus è stato direttamente il Parlamento europeo: l’obiettivo di questa nuova normativa è quello di migliorare la conoscenza dei diritti dei consumatori, ma anche di rafforzare l’attuazione dei loro diritti e dei rimedi che vi sono collegati. Fino all’introduzione della nuova direttiva, in Europa mancava una certa uniformità in materia di comunicazione ai consumatori. Ma soprattutto mancava una certa uniformità in relazione alle sanzioni da infliggere ai potenziali trasgressori.

L’Italia ha provveduto a recepire le nuove norme con molto ritardo. In linea teorica, infatti, la Direttiva Omnibus doveva essere recepita entro il 21 novembre 2021, mentre le norme in esso contenute dovevano essere applicate dal 28 maggio 2022. Proprio a seguito dei ritardi accumulati dall’Italia nell’adozione delle nuove norme, il nostro paese è stato sottoposto ad una procedura di infrazione avviata direttamente dalla Commissione europea (la n. 2022/0107), che è arrivata fino alla fase di parere motivato. Proprio questa procedura di infrazione ha fatto in modo che il governo italiano provvedesse a recepire la direttiva. Ma cerchiamo di comprendere quali sono le novità introdotte direttamente dalla Direttiva Omnibus e cosa cambia per i consumatori.

Campagne promozionali: i prezzi di riferimento
Attraverso il Decreto Legislativo n. 26, il governo è intervenuto direttamente sul Codice del Consumo ed ha introdotto alcune disposizioni in materia di indicazioni di annunci di riduzione dei prezzi, quando prendono il via le campagne promozionali. Anche se, almeno in questo caso, sarebbe stato più logico usare un termine diverso: esposizione dei prezzi. La norma, infatti provvede a disciplinare i prezzi che devono essere indicati con i singoli prodotti in vendita.

Attraverso l’articolo 17 bis del Codice del Consumo, il legislatore ha imposto che, nel corso delle campagne promozionali, i commercianti debbano esporre chiaramente il prezzo che veniva applicato precedentemente. Ma non solo. La norma prevede esplicitamente che con la locuzione termine precedente si intende quello più basso applicato dal venditore nel corso dei trenta giorni precedenti l’applicazione dello sconto.

Nel caso in cui il prezzo sia aumentato progressivamente nel corso della stessa campagna promozionale – come spesso può accadere nel corso delle vendite di fine stagione – la norma ha esplicitamente previsto che il prezzo debba essere mantenuto come prezzo precedente di riferimento il prezzo esposto nel primo annuncio di riduzione del prezzo.

Relativamente a questa regola sono state previste alcune deroghe. Nel caso in cui, ad esempio, il prodotto in promozione sia stato immesso sul mercato da meno di trenta giorni, il prezzo inferiore deve essere quello che il venditore ha provveduto ad applicare nell’arco di tempo inferiore a 30 giorni che precede la promozione. In questo caso il venditore ha l’obbligo di indicare il periodo di tempo di riferimento.

La regola del prezzo precedente non viene applicata nel caso in cui per un determinato prodotto sia stato applicato un prezzo di lancio, una vendita sottocosto e per la vendita di prodotti agricoli ed alimentari deperibili.

La sanzione amministrativa prevista per i soggetti che dovessero violare l’articolo 17 bis è quella che è stata esplicitamente sancita attraverso l’articolo 22, comma 3, del Decreto Legislativo n. 114/1998: oscilla tra i 516 e i 3.098 euro.

Pratiche commerciali ingannevoli
Il decreto legislativo attraverso il quale è stata recepita la Direttiva Omnibus, ha provveduto ad arricchire il novero delle pratiche commerciali scorrette. Entrando nel dettaglio, sono state individuate le seguenti condotte scorrette:
- la promozione di una qualsiasi bene spacciato come identico rispetto ad un altro venduto all’interno di un diverso Stato aderente all’Unione europea. La pratica risulta essere scorretta quando il bene ha una composizione o delle caratteristiche significativamente diverse;
- la pratica di fornire dei risultati di ricerca online, senza che vengano indicati chiarimenti gli annunci pubblicitari a pagamento, che permettono una migliore classificazione dei vari prodotti;
- indicare che le eventuali recensioni di un prodotto sono riconducibili a dei consumatori che avrebbero acquistato effettivamente il bene, ma senza aver preventivamente adottato delle misure ragionevoli con verificare che le recensioni siano genuine;
- inviare, o incaricare altra persona di inviare, recensioni false al fine di promuovere determinati prodotti.

Un’altra importante novità introdotta direttamente dal Decreto Legislativo n. 26 è relativa alle pratiche commerciali scorrette. L’articolo 17, comma 9, del Codice del Consumo, infatti, ha provveduto ad innalzare il massimo edittale della sanzione da 5.000.000 euro a 10.000.000 euro.

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