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Nuovi dati mostrano forti livelli di fiducia dei consumatori, ma le minacce online persistono

17 Marzo 2025
In occasione della Giornata mondiale dei diritti del consumatore, la Commissione europea ha pubblicato il quadro di valutazione delle condizioni dei consumatori del 2025, da cui emerge che il 68% dei consumatori europei ha fiducia nella sicurezza dei prodotti che acquista, mentre il 70% ritiene che gli operatori economici rispettino i diritti dei... [continua]

20° anniversario del Codice del Consumo.

17 Marzo 2025
 Il CNCU del MIMIT organizza un convegno in occasione della giornata mondiale dei consumatori.   Oggi si svolge il convegno organizzato dal CNCU del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in occasione della giornata mondiale dedicata ai consumatori, per celebrare la nascita del Codice del Consumo nel 2005.     [continua]

Il Pacchetto Omnibus: le novità delle norme UE sulle ESG.

10 Marzo 2025
La Commissione Europea ha annunciato l’adozione del pacchetto “Omnibus”, una serie di misure per semplificare le normative in materia di sostenibilità e investimenti. L’obiettivo dichiarato è quello di semplificare la complessità regolamentare, alleggerendo il peso degli oneri amministrativi per le imprese del 25% e fino al 35%, senza... [continua]

Diritti dei consumatori: il Consiglio adotta una posizione sulle misure volte ad agevolare la risoluzione delle controversie

25 Febbraio 2025
Il Consiglio ha adottato il suo mandato negoziale su un pacchetto di misure volto ad adeguare il quadro per la risoluzione alternativa delle controversie (ADR) alle sfide del mondo digitale. Molti consumatori che si trovano ad affrontare una controversia con un'impresa si rifiutano di avviare contenziosi a causa dell'esiguità delle somme in... [continua]

Una Unione Europea più coraggiosa, più semplice e più agile: il programma di lavoro della Commissione per il 2025

12 Febbraio 2025
La Commissione ha adottato il programma di lavoro per il 2025, che delinea l'ambizione di promuovere la competitività, rafforzare la sicurezza e migliorare la resilienza economica nell'UE. Il programma concretizza gli impegni illustrati negli orientamenti politici e nelle lettere di incarico inviate dalla presidente von der Leyen.   [continua]
 
Dal 2 aprile 2023 si applicano alle vendite promozionali le nuove regole del Codice del Consumo. Sanzioni fino a 10 milioni di euro o/e il 4% del fatturato.
 
 

Tutele più rigide per i consumatori nei periodi delle vendite promozionali grazie alle nuove regole del Codice del Consumo all’interno della Direttiva Ue Omnibus 2019 recepita anche dall’Italia che entrerà in vigore il prossimo 2 aprile. Così le promozioni a partire dal 1° luglio 2023 dovranno seguire le nuove norme. Per i commercianti è stato introdotto l’obbligo di indicare il prezzo di vendita più basso praticato nei 30 giorni precedenti a un prodotto nell'ipotesi di annuncio di sconto o di riduzione del prezzo. Sono state inserite inoltre nuove ipotesi di pratiche comunque scorrette e quindi sanzionate. Per quanto riguarda i consumatori il termine di recesso entro 30 giorni si applica ai contratti stipulati nel contesto di visite a domicilio «non richieste» e di escursioni organizzate per vendere prodotti. Nel caso di infrazioni al Codice del Consumo verranno applicate dall’Agcm ai rivenditori le norme che prevedono sanzioni fino a 10 milioni di euro o/e il 4% del fatturato, soprattutto per le pratiche scorrette e le clausole vessatorie. Il risultato è un rafforzamento delle tutele dei consumatori.

Cosa è escluso
Una serie di attività commerciali non è soggetta all’obbligo di indicare il prezzo precedente. Tra queste ci sono le attività con riduzione di prezzo con oggetto indeterminato, i buoni sconti, i voucher condizionati o destinati a certe tipologie di clienti, gli annunci pubblicitari come, per esempio, «prezzi bassi sempre» e «bassi e fissi», gli sconti nel carrello online non precedentemente pubblicizzati o che non sono rivolti a tutti i consumatori. Sui dettagli gli operatori sono in attesa delle FaQ del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Le nuove regole inoltre non si applicano ai prodotti agricoli e ai prodotti alimentari deperibili, tutti i tipi di latte fresco. Per i beni immessi sul mercato da meno di un mese, va indicato il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento, con la sola eccezione dei “prezzi di lancio”. Esenti anche gli alimenti preconfezionati con data di scadenza o termine minimo di conservazione non superiore ai 60 giorni, quelli sfusi da consumare entro 60 giorni per finire con tutti i prodotti agricoli e alimentari che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione.

I commercianti non devono esporre il prezzo precedente nel caso delle novità, i prodotti che non vendevano nei trenta giorni precedenti. Lo stesso accede nel caso di vendite abbinate, come le offerte di due o più prodotti ad un prezzo speciale inferiore rispetto alla somma dei prezzi dei singoli, nel caso di prodotti con un nuovo codice prodotto (EAN) o di cambi di gamma o nuove versioni e per i prezzi praticati in occasioni particolari quali nuove aperture, ristrutturazioni o ricorrenze del punto vendita, in quanto assimilabili ai prezzi lancio ed esclusi dalla applicazione della normativa sottocosto. Anche su questi punti si attendono le FaQ del ministero.

Verso una nuova stagione dei saldi e delle offerte promozionali e tutele più rigide per i consumatori grazie alle nuove regole del Codice del Consumo all'interno della Direttiva Ue Omnibus 2019, recepita anche dall’Italia, che entrerà in vigore il prossimo 2 aprile. Così le promozioni a partire dal 1° luglio 2023 dovranno seguire le nuove norme. Per i commercianti è stato introdotto l’obbligo di indicare il prezzo di vendita, in vigore 30 giorni prima, a un prodotto nell’ipotesi di annuncio di sconto o di riduzione del prezzo. Sono state inserite inoltre nuove ipotesi di pratiche comunque scorrette e quindi sanzionate. Per quanto riguarda i consumatori il termine di recesso entro 30 giorni si applica ai contratti stipulati nel contesto di visite a domicilio «non richieste» e di escursioni organizzate per vendere prodotti. Nel caso di infrazioni al Codice del Consumo verranno applicate dall’Agcm ai rivenditori le norme che prevedono sanzioni fino a 10 milioni di euro o/e il 4% del fatturato, soprattutto per le pratiche scorrette e le clausole vessatorie. Il risultato è un rafforzamento delle tutele dei consumatori.

Cosa è escluso
Una serie di attività commerciali non è soggetta all’obbligo di indicare il prezzo precedente. Tra queste ci sono le attività con riduzione di prezzo con oggetto indeterminato, i buoni sconti, i voucher condizionati o destinati a certe tipologie di clienti, gli annunci pubblicitari come, per esempio, «prezzi bassi sempre» e «bassi e fissi», gli sconti nel carrello online non precedentemente pubblicizzati o che non sono rivolti a tutti i consumatori. Le nuove regole inoltre non si applicano nel caso degli aumenti progressivi della riduzione di prezzo, ai prodotti agricoli e ai prodotti alimentari deperibili, tutti i tipi di latte e i beni immessi sul mercato da meno di un mese. Esenti anche gli alimenti preconfezionati con data di scadenza o termine minimo di conservazione non superiore ai 60 giorni, quelli sfusi da consumare entro 60 giorni per finire con tutti i prodotti agricoli e alimentari che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione. Un pacchetto di regole più complesse che i venditori devono seguire. 

Chi non deve esporre il prezzo precedente
I commercianti non devono esporre il prezzo precedente nel caso delle novità, i prodotti che non vendevano nei trenta giorni precedenti. Lo stesso accede nel caso di vendite abbinate, come le offerte di due o più prodotti ad un prezzo speciale inferiore rispetto alla somma dei prezzi dei singoli, nel caso di prodotti con un nuovo codice prodotto (EAN) o di cambi di gamma o nuove versioni e per i prezzi praticati in occasioni particolari quali nuove aperture, ristrutturazioni o ricorrenze del punto vendita, in quanto assimilabili ai prezzi lancio ed esclusi dalla applicazione della normativa sottocosto.

 
 
 
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