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Disabili: in 10 anni spesa dei Comuni salita del 44%, ma in Italia su disabilità strada è ancora lunga. Il 32,5% delle persone con disabilità non ha una occupazione, una su tre è a rischio povertà.

12 Luglio 2025
Permangono forti disparità sul territorio: in Trentino Alto Adige il miglior welfare, malissimo la Calabria. Il 19 luglio convegno Consumers’ Forum a Viareggio    [continua]

Furio Truzzi Presidente di Consumers' Forum a UNO MATTINA Estate su RAI1

3 Luglio 2025
Giovedì 3 luglio, nella puntata di UNO MATTINA Estate, alle h 8,35 a.m. , Furio Truzzi  Presidente di Consumers' Forum ha parlato di Dazi e Consumi. [continua]

Turismo: in Italia 12 milioni di individui con disabilità, ma meno del 10% delle strutture turistiche è accessibile.

30 Giugno 2025
Mercato potenziale da 27 miliardi di euro, ma Italia ancora indietro su barriere architettoniche e sensoriali. Il 19 luglio convegno Consumers’ Forum a Viareggio. 28 giugno 2025 – “In Europa si contano 133 milioni di individui con disabilità o patologie croniche. Di questi 50 milioni sono viaggiatori abituali che danno vita, assieme ai loro... [continua]

“Consumatori e Disabilità: verso un nuovo modello di consumerismo inclusivo”

17 Giugno 2025
I appuntamento annuale, a cura di Consumers’ Forum Convegno, Viareggio sabato 19 luglio, h 9.30 – 18.30, presso Sala Cinema Principino Eventi, Viale Marconi 130 Con il Patrocinio diCNCU - COMUNE DI VIAREGGIO - ASSOCIAZIONE DISABILI VISIVI- FEDERAZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ - ASSOCIAZIONE NAZIONALE... [continua]
 
Dal 2 aprile 2023 si applicano alle vendite promozionali le nuove regole del Codice del Consumo. Sanzioni fino a 10 milioni di euro o/e il 4% del fatturato.
 
 

Tutele più rigide per i consumatori nei periodi delle vendite promozionali grazie alle nuove regole del Codice del Consumo all’interno della Direttiva Ue Omnibus 2019 recepita anche dall’Italia che entrerà in vigore il prossimo 2 aprile. Così le promozioni a partire dal 1° luglio 2023 dovranno seguire le nuove norme. Per i commercianti è stato introdotto l’obbligo di indicare il prezzo di vendita più basso praticato nei 30 giorni precedenti a un prodotto nell'ipotesi di annuncio di sconto o di riduzione del prezzo. Sono state inserite inoltre nuove ipotesi di pratiche comunque scorrette e quindi sanzionate. Per quanto riguarda i consumatori il termine di recesso entro 30 giorni si applica ai contratti stipulati nel contesto di visite a domicilio «non richieste» e di escursioni organizzate per vendere prodotti. Nel caso di infrazioni al Codice del Consumo verranno applicate dall’Agcm ai rivenditori le norme che prevedono sanzioni fino a 10 milioni di euro o/e il 4% del fatturato, soprattutto per le pratiche scorrette e le clausole vessatorie. Il risultato è un rafforzamento delle tutele dei consumatori.

Cosa è escluso
Una serie di attività commerciali non è soggetta all’obbligo di indicare il prezzo precedente. Tra queste ci sono le attività con riduzione di prezzo con oggetto indeterminato, i buoni sconti, i voucher condizionati o destinati a certe tipologie di clienti, gli annunci pubblicitari come, per esempio, «prezzi bassi sempre» e «bassi e fissi», gli sconti nel carrello online non precedentemente pubblicizzati o che non sono rivolti a tutti i consumatori. Sui dettagli gli operatori sono in attesa delle FaQ del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Le nuove regole inoltre non si applicano ai prodotti agricoli e ai prodotti alimentari deperibili, tutti i tipi di latte fresco. Per i beni immessi sul mercato da meno di un mese, va indicato il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento, con la sola eccezione dei “prezzi di lancio”. Esenti anche gli alimenti preconfezionati con data di scadenza o termine minimo di conservazione non superiore ai 60 giorni, quelli sfusi da consumare entro 60 giorni per finire con tutti i prodotti agricoli e alimentari che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione.

I commercianti non devono esporre il prezzo precedente nel caso delle novità, i prodotti che non vendevano nei trenta giorni precedenti. Lo stesso accede nel caso di vendite abbinate, come le offerte di due o più prodotti ad un prezzo speciale inferiore rispetto alla somma dei prezzi dei singoli, nel caso di prodotti con un nuovo codice prodotto (EAN) o di cambi di gamma o nuove versioni e per i prezzi praticati in occasioni particolari quali nuove aperture, ristrutturazioni o ricorrenze del punto vendita, in quanto assimilabili ai prezzi lancio ed esclusi dalla applicazione della normativa sottocosto. Anche su questi punti si attendono le FaQ del ministero.

Verso una nuova stagione dei saldi e delle offerte promozionali e tutele più rigide per i consumatori grazie alle nuove regole del Codice del Consumo all'interno della Direttiva Ue Omnibus 2019, recepita anche dall’Italia, che entrerà in vigore il prossimo 2 aprile. Così le promozioni a partire dal 1° luglio 2023 dovranno seguire le nuove norme. Per i commercianti è stato introdotto l’obbligo di indicare il prezzo di vendita, in vigore 30 giorni prima, a un prodotto nell’ipotesi di annuncio di sconto o di riduzione del prezzo. Sono state inserite inoltre nuove ipotesi di pratiche comunque scorrette e quindi sanzionate. Per quanto riguarda i consumatori il termine di recesso entro 30 giorni si applica ai contratti stipulati nel contesto di visite a domicilio «non richieste» e di escursioni organizzate per vendere prodotti. Nel caso di infrazioni al Codice del Consumo verranno applicate dall’Agcm ai rivenditori le norme che prevedono sanzioni fino a 10 milioni di euro o/e il 4% del fatturato, soprattutto per le pratiche scorrette e le clausole vessatorie. Il risultato è un rafforzamento delle tutele dei consumatori.

Cosa è escluso
Una serie di attività commerciali non è soggetta all’obbligo di indicare il prezzo precedente. Tra queste ci sono le attività con riduzione di prezzo con oggetto indeterminato, i buoni sconti, i voucher condizionati o destinati a certe tipologie di clienti, gli annunci pubblicitari come, per esempio, «prezzi bassi sempre» e «bassi e fissi», gli sconti nel carrello online non precedentemente pubblicizzati o che non sono rivolti a tutti i consumatori. Le nuove regole inoltre non si applicano nel caso degli aumenti progressivi della riduzione di prezzo, ai prodotti agricoli e ai prodotti alimentari deperibili, tutti i tipi di latte e i beni immessi sul mercato da meno di un mese. Esenti anche gli alimenti preconfezionati con data di scadenza o termine minimo di conservazione non superiore ai 60 giorni, quelli sfusi da consumare entro 60 giorni per finire con tutti i prodotti agricoli e alimentari che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione. Un pacchetto di regole più complesse che i venditori devono seguire. 

Chi non deve esporre il prezzo precedente
I commercianti non devono esporre il prezzo precedente nel caso delle novità, i prodotti che non vendevano nei trenta giorni precedenti. Lo stesso accede nel caso di vendite abbinate, come le offerte di due o più prodotti ad un prezzo speciale inferiore rispetto alla somma dei prezzi dei singoli, nel caso di prodotti con un nuovo codice prodotto (EAN) o di cambi di gamma o nuove versioni e per i prezzi praticati in occasioni particolari quali nuove aperture, ristrutturazioni o ricorrenze del punto vendita, in quanto assimilabili ai prezzi lancio ed esclusi dalla applicazione della normativa sottocosto.

 
 
 
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