Riunione dei presidenti di AGCM e ARERA, Roberto Rustichelli e Stefano Besseghini, sui rincari delle bollette e sulle criticità nei rapporti contrattuali segnalate dai consumatori. Gli ambiti di applicazione dell’art.3 DL Aiuti bis.
Il presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), Roberto Rustichelli e il presidente dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), Stefano Besseghini, si sono incontrati a Roma per parlare della situazione del mercato dell’energia.
A valle della riunione, con una nota congiunta, intendono contribuire a chiarire natura e vincoli delle “Modifiche unilaterali dei contratti di energia elettrica e gas” anche alla luce delle norme del decreto Aiuti bis (Decreto-Legge n. 115 del 2022 art.3) al fine di garantire la tutela dei clienti e l’equilibrio del sistema energetico nazionale.
L’aumento incontrollato dei prezzi dell’energia e lo stato di incertezza generale causato dalle tensioni internazionali stanno coinvolgendo sia i consumatori che gli operatori del settore energetico, traducendosi talvolta in iniziative che possono configurarsi come pratiche commerciali scorrette o violazioni della regolazione di settore.
Ne sono testimonianza diverse segnalazioni alle Autorità, da parte di consumatori, per violazioni del suddetto art.3 del DL Aiuti bis, principale novità nel contesto delle variazioni unilaterali di contratto, nonché per utilizzi impropri degli strumenti del recesso del venditore e della risoluzione per eccessiva onerosità.
“L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - afferma il presidente dell’AGCM, Roberto Rustichelli - sottolinea come la sua azione sia guidata, ancora una volta, dalla centralità della figura del consumatore, soprattutto nell’attuale congiuntura economica che sta vedendo progressivamente peggiorare le prospettive di qualità della vita dei cittadini. L’Autorità confida che le imprese del settore manterranno una compliance aziendale rispettosa della legge, ma è pronta ad intervenire qualora venissero adottate condotte lesive dei diritti dei consumatori e degli assetti del mercato”.
Per il presidente di ARERA, Stefano Besseghini: “In un momento tanto complesso che tiene l’intero sistema energetico in un delicato equilibrio e nella marcata esigenza di contemperare gli interessi a volte confliggenti dei diversi soggetti coinvolti, è assolutamente necessario che il quadro di regole entro cui muoversi sia chiaro, condiviso e correttamente applicato. Da sempre il sistema energetico è caratterizzato da asimmetrie informative e vulnerabilità diverse. Nel richiamare con forza al rispetto delle regole, l’Autorità esorta ad un senso di responsabilità ulteriore, ognuno per la sua parte, invitando gli operatori a non sfruttare tali asimmetrie e i consumatori ad un uso corretto degli strumenti di agevolazione. Non mancherà una precisa azione di enforcement da parte di ARERA che sarà tanto più efficace tanto più questi basilari principi verranno rispettati”.
Si ricorda brevemente che il DL Aiuti bis definisce alcune misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. Soprattutto nel caso di contratti sottoscritti sul mercato libero dell’energia elettrica ed il gas in corso, l’art. 3 prevede la sospensione delle clausole contrattuali che consentano modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas
naturale relativamente alla definizione del prezzo, fino al 30 aprile 2023.
Sempre fino al 30 aprile 2023 (comma 2) definisce “inefficaci” i preavvisi comunicati per queste stesse finalità prima della data di entrata in vigore del decreto, a meno che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.
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Alla luce degli approfondimenti svolti congiuntamente e delle segnalazioni pervenute agli uffici delle due Autorità, ARERA ed AGCM ritengono utile riassumere il quadro complessivo delle regole e degli strumenti disponibili per consentire a consumatori ed imprese una corretta interpretazione dei reciproci comportamenti, anche nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del d.L.115/22
a. le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali (art. 13 Codice di condotta commerciale).
i. Sono i casi in cui, durante il periodo di esecuzione e di validità di un contratto di fornitura, il venditore decide di avvalersi, per giustificato motivo, di una clausola contrattuale nella quale è prevista esplicitamente la possibilità di variare unilateralmente specifiche condizioni contrattuali;
ii. trattandosi di clausole che esplicitamente attribuiscono al venditore la possibilità di variare unilateralmente le condizioni contrattuali che definiscono il prezzo, esse rientrano pienamente nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del DL.115/22.
b. le evoluzioni automatiche delle condizioni economiche (art. 13 Codice di condotta commerciale).
i. Si tratta di modifiche/aggiornamenti delle condizioni economiche già previste dalle condizioni contrattuali all’atto della stipula. Di norma esse comportano un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal venditore, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile ovvero il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso.
ii. Essendo già previste nelle condizioni contrattuali, sulle quali entrambe le parti hanno espresso il loro consenso, non hanno il carattere della unilateralità.
iii. Non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 3 del DL115/22, trattandosi, appunto, di evoluzioni automatiche delle condizioni economiche già predeterminate e concordate tra le parti
c. Offerte PLACET: rinnovi delle condizioni economiche.
i. Il rinnovo è una fattispecie che, in linea teorica, non costituisce un’ipotesi di variazione unilaterale, in quanto consiste in attività volta a concludere un nuovo contratto alle medesime condizioni previste da quello in scadenza. Il rinnovo, peraltro, può essere variamente regolato nell’ambito di un contratto concluso tra le parti.
ii. Nel caso delle cd. offerte PLACET – che consistono in offerte contrattuali le cui condizioni sono interamente stabilite dall’Autorità ad eccezione del prezzo di cui l’Autorità stabilisce solo la struttura, mentre il valore è deciso dal venditore, la regolazione prevede una specifica procedura per il rinnovo delle condizioni economiche (che deve avvenire ogni 12 mesi).
iii. Tale rinnovo non rientra quindi nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del DL 115/22.
d. Proposta di rinegoziazione per sopravvenuto squilibrio delle prestazioni a causa dell’aumento dei
prezzi (gli operatori invocano la forza maggiore).
i. Sono giunte segnalazioni di operatori che propongono offerte a prezzi superiori informando i clienti che in caso di non accettazione ricorreranno alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto in essere.
ii. L’aspetto problematico della casistica attiene alla prospettazione da parte del venditore della risoluzione del contratto non invece la proposizione di un nuovo contratto.
iii. Va precisato che l’incremento dei prezzi potrebbe determinare non un caso di “impossibilità sopravvenuta”, ma, al più, di “eccessiva onerosità” che, alle condizioni previste dall’art. 1467 cod. civ., autorizza il venditore a domandare al giudice la risoluzione del contratto.
iv. Ciò che il venditore non può fare è ritenere di per sé risolto il contratto senza pronuncia giudiziale e chiedere l’attivazione dei servizi di ultima istanza per risoluzione contrattuale: quest’ultima condotta viola la regolazione dell’ARERA in materia di attivazione dei servizi di ultima istanza.
e. Esercizio del diritto di recesso dal contratto di fornitura con i propri clienti.
i. L’esercizio del diritto di recesso può sollevare problematiche qualora avvenga in violazione della regolazione dell’Autorità in materia (sono stati segnalati, ad esempio, casi di esercizio di recesso con effetto praticamente immediato) e conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza).
ii. In proposito si evidenzia che per i c.d. clienti di piccole dimensioni (domestici, bassa tensione, e altri usi elettrici e gas entro i limiti di 200.000 Smc), la regolazione dell’Autorità riconosce la facoltà di recesso in capo al venditore, qualora si tratti di contratti di mercato libero e tale facoltà sia espressamente contemplata nel documento contrattuale, prevedendo un periodo di preavviso
non inferiore a sei mesi.