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agcmPrima arriva l’invito a partecipare a un sondaggio. Poi si prospetta la possibilità di ricevere un premio, come un iPod, a un prezzo molto basso, praticamente solo il rimborso delle spese di spedizione. Quindi si chiedono i dati della carta di credito. E il risultato è che il premio non arriva, mentre ci si ritrova abbonati a un servizio di aste online. L’Antitrust ha ordinato all’operatore di aste online Flamingo Intervest Ltd di sospendere le campagne per acquisire nuovi clienti.


L’Autorità contesta scarsa trasparenza e omissioni informative alla società e ha deciso di adottare un provvedimento cautelare nei confronti di Flamingo Intervest Ltd con sede nelle Isole Vergini Britanniche, attiva nel settore delle aste on line attraverso vari siti web, tra cui www.dandybids.com e www.wippy.com.

Nell’ambito di un’indagine sulla conformità delle varie forme di aste online alla normativa consumeristica, e con la collaborazione del Nucleo speciale Tutela mercati della Guardia di Finanza, l’Antitrust ha disposto che l’operatore sospenda ogni attività diretta ad acquisire nuove adesioni ai propri siti mediante inviti a partecipare a sondaggi, richieste di feedback e simili, sottoposti ai consumatori mediante la comparsa di finestre pop-up durante la navigazione internet, invio di messaggi di posta elettronica e altre modalità.

Secondo numerose segnalazioni arrivate all’Autorità, “l’operatore – informa l’Antitrust – inviterebbe inizialmente i consumatori contattati a partecipare a un’indagine di mercato: una volta acquisita la disponibilità dell’interlocutore e assunte le informazioni richieste, Flamingo Intervest prospetterebbe la possibilità di ricevere un “premio” per l’adesione all’iniziativa, a fronte del pagamento di una somma irrisoria rispetto al valore del bene, a titolo di spese di spedizione. In seguito la società, oltre a non consegnare il prodotto promesso, utilizzerebbe i dati della carta di credito del consumatore per effettuare addebiti diversi o ulteriori rispetto alla cifra concordata, ovvero invierebbe intimazioni di pagamento: ciò in ragione del fatto che, accettando di ricevere il premio, il consumatore avrebbe inconsapevolmente sottoscritto un abbonamento a titolo oneroso al servizio di aste on line”.

twitter: @antitrust_it