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europa3No al riconoscimento di assegni sociali a cittadini europei inattivi che si rechino in un altro Stato solo per ricevere tali assegni: lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione europea, per la quale i cittadini dell'Unione economicamente inattivi che si recano in un altro Stato della Ue solo per beneficiare di un aiuto sociale possono essere esclusi da alcune prestazioni sociali.

La pronuncia fa seguito a una contesa in Germania. Qui gli stranieri che si recano nel territorio nazionale per ottenere un aiuto sociale o il cui diritto di soggiorno discende dal solo obiettivo della ricerca di un impiego sono esclusi dalle prestazioni dell'assicurazione di base («Grundsicherung»), che hanno il fine di garantire la sussistenza dei beneficiari. Il Tribunale di Lipsia è stato chiamato a pronunciarsi su una controversia fra due cittadini della Romania, madre e figlio, contro il Jobcenter Leipzig che ha negato loro le prestazioni dell'assicurazione di base. La signora chiede le prestazioni dell'assicurazione di base riservate ai richiedenti lavoro ma risulta che non cerca lavoro: vive in Germania insieme al figlio almeno dal novembre 2010 ed abita presso la sorella, che provvede al sostentamento suo e del figlio.

Rispondendo alle domande del Tribunale sociale di Lipsia, la Corte di Giustizia afferma, nella sentenza odierna che, per poter accedere a talune prestazioni sociali (quali le prestazioni tedesche dell'assicurazione di base), i cittadini di altri Stati membri possono rivendicare la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante solo se il loro soggiorno soddisfa i requisiti di cui alla direttiva «cittadino dell'Unione».

Secondo tale direttiva, lo Stato ospitante non è tenuto ad erogare una prestazione sociale durante i primi tre mesi di soggiorno, mentre quando in soggiorno è superiore a tre mesi ma inferiore a cinque anni (come nel caso esaminato) la direttiva subordina il diritto di soggiorno alla condizione che le persone economicamente inattive dispongano di risorse proprie sufficienti. Come spiega la Corte di Giustizia Ue, "si intende in tal modo impedire che cittadini dell'Unione economicamente inattivi utilizzino il sistema di protezione sociale dello Stato membro ospitante per finanziare il proprio sostentamento. Uno Stato membro deve pertanto avere la possibilità di negare le prestazioni sociali ai cittadini dell'Unione economicamente inattivi che esercitino la loro libertà di circolazione con l'unico fine di ottenere il beneficio dell'aiuto sociale di un altro Stato membro, pur non disponendo delle risorse sufficienti per poter rivendicare il beneficio del diritto di soggiorno; al riguardo, deve essere esaminato ogni caso individuale, senza tener conto delle prestazioni sociali richieste".