71 gestori del servizio idrico dovranno restituire in tutto 55 milioni di euro ai consumatori. Lo ha stabilito l’Autorità per l’energia, sottolineando che la restituzione “è relativa al periodo di circa cinque mesi intercorso fra l’abolizione della remunerazione del capitale a seguito del referendum, il cui esito è stato proclamato il 21 luglio 2011, e l’introduzione dal 1 gennaio 2012 della nuova tariffa calcolata secondo i criteri approvati dall’Autorità. Le società di gestione interessate dovranno accreditare l’importo ai circa 11 milioni di utenti domestici coinvolti già nella prossima bolletta dell’acqua”.
La remunerazione del capitale investito (fissata al 7%) è la voce che faceva gravare sugli utenti una sorta di copertura dei costi di investimento. E' stata abrogata dal referendum popolare sull’acqua del 12 e 13 giugno 2011 ma è stata addebitata nelle bollette fino a tutto il 2011. All’odierna delibera dell’Autorità sono allegati gli elenchi degli Enti d’Ambito che hanno rispettato i tempi e le modalità di calcolo dei rimborsi secondo i criteri indicati dall’Autorità, ma anche una sorta di ‘black list’ degli Enti d’Ambito che non hanno mai risposto al regolatore. Il provvedimento non ha invece ricadute per le società che applicano il cosiddetto metodo ‘ex Cipe’ in quanto non prevedeva la remunerazione del capitale investito.
Spiega l’Aeeg che “la somma restituita è stata calcolata prendendo come riferimento la remunerazione del capitale investito indicata dai Piani degli Enti d’Ambito per il periodo 21 luglio-31 dicembre 2011, al netto degli oneri finanziari e fiscali effettivamente sostenuti e degli accantonamenti per la svalutazione crediti nella misura ritenuta efficiente. Ciò nel pieno rispetto del principio del full cost recovery indicato dalle normative europee e confermato dalla Corte Costituzionale. Per individuare la quota parte della tariffa da restituire l’Autorità ha utilizzato criteri coerenti col Metodo Tariffario Transitorio che copre il biennio 2012-2013 e nel quale sono già considerati gli effetti del referendum abrogativo. Questi criteri sono confermati nel parere 267/13 del Consiglio di Stato, nel quale si afferma che anche nell’ambito della restituzione debba comunque essere assicurato il rispetto del principio del full cost recovery, e nella recente sentenza del Tar Lombardia 779/14”.
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