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INTRODUZIONE AL III REPORT SULLE CONCILIAZIONI PARITETICHE A CURA DI CONSUMERS' FORUM.

Il quadro normativo che caratterizza i più recenti interventi in materia di consumo e liberalizzazione lascia chiaramente intendere che regole del mercato e tutela del consumatore non possono essere tra loro confliggenti, ma devono essere complementari.

Questa linea di tendenza, confermata da ultimo anche da molte norme presenti nel Dl 1/2012, attribuisce alle Autorità di regolamentazione un ruolo decisivo per la tutela del consumatore e del mercato.  In questa ottica, seppure si privilegia una tutela di carattere preventivo, non si può ignorare il rilievo che assumono i rimedi e la soluzione alternativa delle controversie per la effettività della tutela. Questa, proprio per essere tale, deve presidiare con strumenti e modalità adeguate le diverse fasi attraverso le quali si snoda il procedimento che accompagna l’atto di consumo.

Molto sarebbe da dire per quanto riguarda i meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie; ci preme, tuttavia, in premessa, semplicemente ribadire una costatazione ormai diffusamente rilevata: il consumatore, talvolta rigidamente inteso secondo la tradizionale definizione, talaltra considerato come cliente, in una versione, quindi, almeno potenzialmente allargata, viene conteso da varie Autorità. Il suo bisogno di tutela che, pur con riguardo ad ipotesi ovviamente diverse, non è un bisogno ontologicamente diverso, trova risposte che vengono offerte attraverso modalità molto differenziate, la cui ratio, difficilmente spiegabile, appare ancora più difficile da intendere nel contesto della mediazione obbligatoria che interferisce e nel contempo si distingue da altre modalità che con essa si pongono in un difficile rapporto. Ne costituisce emblema proprio la disposizione di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010 che, nel far assurgere, in particolari materie che sottendono un’elevata litigiosità l’esperimento del previo tentativo di mediazione a condizione di procedibilità della ordinaria domanda giudiziale, ha espressamente inteso valorizzare,nelle controversie afferenti i contratti bancari e finanziari, il preesistente procedimento di ADR istituito in attuazione dell’art. 128-bis TUB (Arbitro Bancario e Finanziario).

Esso, infatti, in ragione del proprio carattere essenzialmente documentale quanto alle modalità e prettamente decisorio quanto agli esiti, sebbene non sia vincolante, sembra, almeno a prima vista, inserirsi con difficoltà nell’ambito dei servizi conciliativi che dovrebbero essere offerti dagli organismi di cui all’art. 16 del medesimo decreto. Spetta conseguentemente all’interprete un arduo ruolo di riconduzione a sistema, reso ancor più complesso da profili specifici, quali quello della legittimazione attiva che, sempre per soffermarci a questo specifico meccanismo, è riservata esclusivamente al cliente. Non staremo qui a ripetere le ben note questioni circa le diversità della procedura di conciliazione davanti all’Autorità per l’energia elettrica e il gas o la gestione del contenzioso in conciliazione nel settore delle comunicazioni o la Camera di conciliazione presso la Consob.

In questo contesto di riferimento vanno considerate le conciliazioni paritetiche. Invero occorre guardare ad esse non solo per  testimoniarne il rilievo, ma anche per esaltarne il senso della diversità che, positivamente, può identificarle.  Le conciliazioni paritetiche potrebbero acquistare una peculiare identità qualora si guardasse ad alcuni rimedi non tanto in un’ottica procedimentale legata al diritto di azione, quanto, piuttosto in un’ottica di customer satisfaction e di responsabilità sociale delle imprese. Taluni rimedi, in quest’ottica, potrebbero rientrare in una sorta di garanzia aggiuntiva legata alla circolazione del servizio o del prodotto.

Piace leggere gli sforzi di Consumers’ Forum in una prospettiva più generale,  attenta allo sviluppo del consumerismo. Da questa angolazione possiamo sostenere che anche grazie all’impegno di molti si è aperta, dopo la stagione della “commercializzazione” del diritto privato, la stagione della sua“consumerizzazione”. Si assiste così al rinvigorirsi e al riaffermarsi di principi che, partendo dal diritto dei consumi, pongono attenzione a profili concreti volti a realizzare una eguaglianza sostanziale fra le parti. Di certo il cammino appare lungo e tortuoso, ma è comunque avviato.  

Un singolare cammino appare invece quello del nostro legislatore interno. Dopo una fase di ricodificazione che ha portato ai codici di settore e, fra questi, al codice del consumo, che poteva, quanto meno vantare una proficua ed effettiva possibilità di far conoscere al consumatore i suoi diritti, assistiamo al momento ad un suo impoverimento con la sottrazione della disciplina del credito al consumo e, ancor più di recente, con la sottrazione di uno dei suoi principali contratti tipo: la vendita dei pacchetti turistici.

Ancora una volta, a voler essere ottimisti, dovremmo dire che questa discutibile tecnica può portare comunque un risvolto positivo:  elimina ogni dubbio sulla forza espansiva della disciplina contenuta nel codice del consumo, che assume chiaramente carattere“generale” rispetto a norme “speciali” relative a sub-settori.

Il lavoro di Consumers’ Forum attraverso la ricerca Consumerism 2011, svolta in collaborazione con l’Università Roma Tre, e l’annuale reportistica sulle conciliazioni paritetiche, testimonia che il diritto dei consumi non è più solo il diritto dell’atto di consumo, delle sue clausole, della sua  trasparenza, ma è di più: è il diritto che trasversalmente interessa l’intera attività del mercato.

                                                                                  Prof. Liliana Rossi Carleo

Professore ordinario di Diritto Privato nella Facoltà di Economia  F. Caffè, dell'Università degli Studi di Roma 3. Presidente del corso di laurea di Economia delle imprese e dei mercati.

 

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