L'11 gennaio 2013 l'EBA e l'ESMA hanno formulato una serie di raccomandazioni per affrontare le attuali carenze e insufficienze individuate nel processo di definizione del tasso Euribor. La definizione dell'Euribor, secondo le autorità, non è abbastanza chiara in quanto basata su termini ambigui.

I tassi che vengono quotati non sono sufficientemente valutati sulla base dell'evidenza proveniente dalle transazioni reali. I parametri dell'Euribor dovrebbero riferirsi alle transazioni maggiori di sottostante e i tassi dovrebbero scalare dagli attuali 15 (1-3 settimane e 1-12 mesi) a non più di 7 (1 e 2 settimane, 1, 3, 6, 9 e 12 mesi).

Le due istituzioni europee hanno proposto una rivisitazione della gestione e dell'amministrazione e avanzano alcune chiare raccomandazioni all' Euribor- European Banking Federation (EEBF) per migliorarne la governance e la trasparenza nel processo di fissazione del rating.

Dieci le raccomandazioni indicate delle 2 autorità:

  1. Miglioramento della governance e aumento d'indipendenza del comitato direttivo dell'Euribor dal settore bancario, da attuarsi tramite la diversificazione dei suoi membri;
  2. Il Comitato direttivo dovrà tenere riunioni più regolari e pubblicare prontamente il verbale;
  3. I riferimenti per l'Euribor dovranno concentrarsi sulle scadenze più usate e con il più alto volume annesso alle operazioni sottostanti. Questo porterà a una riduzione del numero di Euribor fissati, dagli attuali 15 (1-3 settimane e 1-12 mesi) a non più di 7 (1 e 2 settimane, 1, 3, 6, 9 e 12 mesi);
  4. La definizione di Euribor dovrà essere più chiara, ossia andranno definit dire le definizioni di dettaglio banca principale e di transazioni interbancarie;
  5. EEBF dovrà assumersi la responsabilità per la qualità dei dati che verranno forniti dalle banche del gruppo e, successivamente, raccolti, calcolati e distribuiti;
  6. Il governo EEBF e il codice di condotta dovrà essere migliorato e rafforzato, in particolare per quanto riguarda l'identificazione e la gestione dei conflitti di interesse;
  7. EEBF dovrà eseguire audit interni cui seguirà un audit esterno con la comunicazione al pubblico dei risultati;
  8. EEBF dovrà definire chiaramente le sue aspettative minime per quanto riguarda le procedure interne e dei controlli oggetto di applicazione da parte dell'agente di calcolo;
  9. L'agente di calcolo deve avere un proprio codice di condotta relativo al tasso di riferimento di impostazione, eseguire audit interni ed essere oggetto di una revisione annuale EEBF;
  10. Sia EEBF sia l'agente di calcolo dovranno tenere registrazione completa di tutte le richieste.
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