sostenibilitàNon financial, così Francia, Uk e Germania .  Nel documento di attuazione del decreto 254, Consob analizza come le principali economie europee trattano le informazioni non finanziarie, facendo particolare riferimento al delicato tema dell'asseverazione della dichiarazione. Consultazione fino al 22 settembre.  


Come si stanno comportando le principali economie europee in relazione alla rendicontazione non finanziaria? Nel documento di attuazione del decreto 254 (in consultazione fino al 22 settembre), la Consob traccia un quadro delle esperienze sviluppate da Francia, Regno Unito e Germania sulla rendicontazione delle informazioni non finanziarie, sia in relazione al recepimento della direttiva non financial sia in ragione di normative preesistenti. È il caso di Francia e Regno Unito che da tempo hanno introdotto l’obbligo di rendicontazione finanziaria. In Germania sussiste invece una solida tradizione di rendicontazione volontaria su questi temi. Nella disanima, Consob indaga anche come ogni Paese ha trattato il delicato tema dell’asseverazione delle informazioni, che in Italia ha suscitato pareri contrastanti. Se la Francia richiede l’asseverazione delle informazioni non finanziarie da parte di un soggetto terzo, il Regno Unito non prevede un obbligo di asseverazione esterna indipendente e la Germania non sembra aver previsto un obbligo di verifica delle informazioni contenute nella dichiarazione di carattere non finanziario. Tuttavia, le eventuali irregolarità riscontrate riguardo a tale dichiarazione sembrerebbero sanzionate alla stessa stregua delle violazioni compiute riguardo alla documentazione societaria finanziaria.

FRANCIA, OBBLIGO DI VERIFICA ESTERNA

In Francia già da molto tempo (e ben prima della Direttiva non financial) sussiste per le società quotate l’obbligo di rendicontare e rappresentare le informazioni non finanziarie nella relazione sulla gestione (rapport de gestion). Dalla legge “Grenelle II” del 2010 è stato introdotto infatti anche l’obbligo di richiedere una asseverazione delle informazioni non finanziarie fornite da parte di un soggetto terzo indipendente. Tali obblighi sono stati successivamente estesi anche ad altre imprese. «La Francia – rileva Consob a luglio 2017 – presenta una normativa in materia che è una delle più avanzate nella UE. Pertanto, in ragione della normativa già in vigore, ha dichiarato un’attuazione parziale della direttiva 2014/95/UE. Il processo di recepimento della direttiva risulta ad oggi ancora in fase di completamento». Sulla base della bozza della trasposizione delle disposizioni ci sono alcune significative peculiarità:

I soggetti obbligati alla dichiarazione costituiscono un novero più ampio di quello delineato dal d.lgs. n. 254/2016. Oltre agli Eip, sono infatti comprese anche le società non quotate che presentano un ammontare del totale attivo superiore a 100 milioni di euro o un volume d’affari superiore a 100 milioni ed un numero medio di dipendenti impiegato durante l’anno di 500.


La dichiarazione deve essere inserita nella relazione sulla gestione: non sembrerebbero quindi essere stati previsti ulteriori “contenitori” nei quali le società possano decidere di inserire la dichiarazione, né la dichiarazione può costituire una relazione distinta.
La dichiarazione è messa a disposizione del pubblico sul sito internet della società.
Riguardo alla verifica delle informazioni non finanziarie non sembra vi siano sostanziali modifiche rispetto a quanto attualmente previsto: l’asseverazione deve avere ad oggetto, tanto la predisposizione di tutte le informazioni richieste dalla legge, quanto l’attendibilità delle medesime ed è effettuata da un organismo terzo indipendente accreditato presso il COFRAC (Comitè francais d’accréditation) nominato dal Ceo o dal presidente del consiglio di amministrazione per un periodo non superiore ai sei anni.
REGNO UNITO, LA REVISIONE È LEGALE

Il Regno Unito, come la Francia, ha da tempo introdotto nel proprio ordinamento l’obbligo di rendicontazione non finanziaria. Dall’analisi svolta dalla Consob sulla normativa introdotta, risulta che la dichiarazione deve essere inserita nello strategic report che è un documento introdotto nel Companies Act nel 2013 che deve essere redatto (con esenzione in specifici casi per le piccole imprese) dal consiglio di amministrazione per ciascun esercizio e fa parte della documentazione annuale di bilancio. Dalla redazione della dichiarazione sono esentate le Pmi. Il Regno Unito non prevede un obbligo di asseverazione esterna indipendente delle informazioni non finanziarie; tuttavia, fa notare Consob, «dispone che i revisori, nello svolgimento dell’attività di revisione legale del bilancio, devono considerare, sulla base delle informazioni acquisite nel corso di tale attività, se:1) l’informazione resa nello strategic report è coerente con il bilancio; 2) lo strategic report è stato redatto in conformità alle norme applicabili; 3) se, alla luce della conoscenza e della comprensione dell’impresa e del suo ambiente, acquisita nel corso dell’audit, hanno individuato errori significativi e, nel caso, ne devono indicare la natura». «Le verifiche sopra descritte – conclude Consob – sono quindi le stesse che i revisori sono tenuti ad effettuare con riguardo alla relazione sulla gestione, nell’ambito della revisione legale del bilancio».

GERMANIA, LA SANZIONE È FINANCIAL

La Germania presenta un’importante tradizione di rendicontazione volontaria delle informazioni non finanziarie e il recepimento della direttiva è intervenuto lo scorso aprile 2017. «La Germania – scrive Consob – non sembra aver previsto un obbligo di verifica delle informazioni contenute nella dichiarazione di carattere non finanziario. Tuttavia, le eventuali irregolarità riscontrate riguardo a tale dichiarazione sembrerebbero sanzionate alla stessa stregua delle violazioni compiute riguardo alla documentazione societaria finanziaria». Inoltre, rispetto alla Francia e al Regno Unito, la Germania ha recepito nel proprio ordinamento l’opzione prevista dall’art. 19, par. 4, della direttiva 2013/34/UE. Ha, quindi, esentato gli enti di interesse pubblico dall’obbligo di inserire nella relazione sulla gestione la dichiarazione sempre che: 1) tali enti redigano una relazione non finanziaria separata e tale relazione soddisfi i requisiti sostanziali richiesti per la redazione della dichiarazione; 2) la relazione separata sia posta a disposizione del pubblico, unitamente alla relazione sulla gestione, o sia pubblicata (e per almeno dieci anni) sul sito internet della società, entro e non oltre i quattro mesi successivi alla data di chiusura dell’esercizio; 3) la relazione sulla gestione menzioni la suddetta relazione separata nonché il sito sul quale essa è pubblicata.

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