Il parlamento batte un colpo sulla nuova tecnologia, delineando i casi d'uso e segnando (finalmente) i limiti da non superare. Ora tocca alla Camera.
Palazzo Madama ha dato via libera al ddl sull'intelligenza artificiale
Il Senato, con 85 sì, 42 no e nessun astenuto, ha dato il via libera nel pomeriggio di giovedì 20 marzo al ddl sull'intelligenza artificiale, ovvero al disegno di legge delega che disciplina la materia. Il provvedimento, che dovrà essere ora esaminato da Montecitorio, definisce anzitutto i principi generali entro i quali andrà utilizzata una tecnologia potenzialmente tanto dirompente, come il preservamento dei diritti fondamentali, delle libertà, dello svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica. Delineato anche l'ambito di applicazione delle nuove regole: sono escluse le attività poste in essere con la finalità della sicurezza nazionale e della cybersicurezza, come per esempio quelle promosse dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna, che dovranno comunque garantire il rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione. In materia di cybersicurezza, vengono attribuite ulteriori funzioni all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di intelligenza artificiale.
La nazionalità dei server
Tra le disposizioni del ddl sull'intelligenza artificiale si prevede che i sistemi destinati a uso pubblico debbano essere installati su server che si trovano nel territorio nazionale al fine di garantire la sovranità e la sicurezza dei dati sensibili dei cittadini. Le sole deroghe previste dal ddl AI riguardano i sistemi di intelligenza artificiale impiegati nell’ambito di operazioni militari condotte all'estero.
La strategia italiana per l'intelligenza artificiale
Il testo prevede che la Strategia nazionale sull'AI, mirata a favorire la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e i privati, coordinare le attività della PA, promuovere la ricerca e la diffusione della conoscenza in materia, indirizzare le misure e gli incentivi previsti, debba essere approvata con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (Citd).
La cabina di regia a Palazzo Chigi
Il Dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei ministri avrà il compito di monitorare l’attuazione della strategia, coordinando i lavori e avvalendosi del supporto dell'Agenzia per l’Italia digitale, d’intesa, per gli aspetti di competenza, con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sentendo anche la Banca d’Italia, la Consob e l’Ivass (l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni) in qualità di autorità di vigilanza del mercato.
Per quanto riguarda l’uso dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, viene chiarito che agli interessati va assicurata anzitutto la conoscibilità del suo funzionamento ma soprattutto la tracciabilità del suo utilizzo. Utilizzo che sarà subordinato al rispetto dell’autonomia e del potere decisionale della persona, che resta la sola responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti. Tutte o quasi le disposizioni del testo tendono infatti a ribadire un principio antropocentrico in merito all'uso degli algoritmi intelligenti. Le pubbliche amministrazioni dovranno adottare tutte le misure necessarie a garantire un utilizzo “responsabile” del nuovo strumento e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori.
L'AI entra in tribunale?
Gli algoritmi di intelligenza artificiale potranno entrare anche nei palazzi di giustizia: l’autorizzazione alla sperimentazione e l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale negli uffici giudiziari ordinari saranno materie affidate al dicastero competente, ovvero al ministero della Giustizia, che provvederà sentite l’Agenzia per l’Italia digitale e l’Agenzia per la cybersicurezza. Viene esclusa qualsiasi possibilità di fare ricorso all’intelligenza artificiale nelle decisioni che riguardano l’interpretazione e l’applicazione della legge, nella valutazione dei fatti e delle prove e nell’adozione dei provvedimenti: tutte attività che continueranno a essere prerogativa del magistrato.
Inoltre il governo dovrà disporre una regolamentazione dell’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle indagini preliminari, nell'alveo del rispetto delle garanzie costituzionali fondamentali inerenti al diritto di difesa e ai dati personali dei terzi, nonché dei principi di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza.
Si prevedono inoltre ritocchi al Codice penale: il parlamento delega il governo ad adottare, entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per adeguare e specificare la disciplina di casi illeciti in cui vengano utilizzati algoritmi di intelligenza artificiale attraverso l’introduzione di nuove fattispecie di reato se da tali condotte deriva un pericolo concreto per la vita, l’incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato. L'esecutivo sarà tenuto anche a tenere in considerazione il parametro del “controllo umano significativo”, ossia il livello effettivo di controllo dei sistemi da parte del soggetto ritenuto responsabile, dato che si riconosce l'ampia autonomia discrezionale vantata dagli algoritmi maggiormente avanzati.
Investimenti in AI (nessun fondo ad hoc)
Il provvedimento sblocca investimenti (sotto forma di equity e quasi equity) fino a un miliardo di euro nel capitale di rischio di imprese che operano in Italia nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza, delle tecnologie quantistiche e dei sistemi di telecomunicazioni. Gli investimenti passeranno attraverso Cdp Venture Capital Sgr mentre l'investitore sarà il Mimit (ministero per le Imprese e il made in Italy) di Adolfo Urso che potrà attingere dal Fondo di sostegno al venture capital istituito dalla legge di bilancio 2019. Sul fronte economico del testo si segnala l'estensione delle agevolazioni fiscali a favore dei cervelli di rientro in Italia anche ai ricercatori che studiano la tecnologia oggetto della disposizione. Una mossa, dunque, per richiamare in patria personale preparato che aiuti il nostro paese a dire la sua in fatto di AI, provando a colmare il divario tecnico che ci distanzia da altre nazioni europee.
Diritto d'autore
Tra le esigenze più sentite c'è senza dubbio la necessità di dare risposte certe circa la tutela del diritto d’autore anche con riferimento alle opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale che godranno di tale copertura a condizione che la loro creazione derivi del lavoro intellettuale dell’autore. Viene inoltre consentita la riproduzione e l’estrazione da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso tramite l’utilizzo di modelli e sistemi di intelligenza artificiale, compresi quelli generativi. Sanzionati tutti gli altri casi (quindi la “pesca a strascico” di dati senza averne diritto).
L'intelligenza artificiale negli ospedali
In ambito sanitario viene specificato che l’utilizzo di algoritmi intelligenti dovrà contribuire al miglioramento del sistema sanitario, alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie, nel rispetto dei diritti, delle libertà e degli interessi della persona, anche in materia di protezione dei dati personali. In tale settore ci sarà l'esigenza preminente di accertarsi che i sistemi di intelligenza artificiale siano affidabili, periodicamente verificati e aggiornati, nell’ottica di minimizzare il rischio di errori a tutela della sicurezza del paziente. Esattamente come in ambito giuridico,m anche nella sanità ogni decisione dovrà essere rimessa agli esercenti la professione medica. L’interessato avrà il diritto di essere informato sull’impiego di tecnologie di intelligenza artificiale.
Data la trasversalità della materia, le soluzioni di intelligenza artificiale dovranno essere disciplinate con uno o più decreti del Ministro della salute di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e con l’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e cybersicurezza, sentita la Conferenza Permanente Stato-Regioni. Per quanto riguarda il trattamento dati personali per finalità di ricerca e sperimentazione, viene rimesso a un decreto del ministro della Salute da emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e i vari enti interessati.
Se il collega è l'AI
Il ddl sull'intelligenza artificiale dedica ampio spazio alle finalità da perseguire con l'utilizzo di tali nuove tecnologie nel mondo del lavoro – minacciato proprio dall'introduzione dell'intelligenza artificiale – sottolineando le esigenze di miglioramento delle condizioni di lavoro, della salvaguardia dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, del rispetto della dignità umana, della riservatezza dei dati personali e della tutela dei diritti inviolabili dei prestatori, in conformità a quanto prescritto dal diritto europeo. Sarà istituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale, il cui compito sarà quello di accertarsi che, nell'applicazione dell'AI, la bilancia rischi-benefici penda sempre a favore di questi ultimi. Infine, per ciò che concerne le professioni intellettuali, l'uso della tecnologia è stato limitato alle attività strumentali e di supporto. Sarà compito dei professionisti che se ne avvalgono informare i propri clienti.