Pubblicato nella GU 10 settembre 2024 n. 212 il D.Lgs. 125/2024 di recepimento della Direttiva UE sulla rendicontazione di sostenibilità, che ha l’obiettivo di migliorare la trasparenza verso gli stakeholders, attraverso l’obbligo di fornire informazioni sull’impatto dell’impresa. Dal 2025 la Direttiva si applicherà anche alle imprese non quotate di medie dimensione e ai loro fornitori, tipicamente le PMI.

 

 


Il D.Lgs. 6 settembre 2024 n. 125 di recepimento della Direttiva CSR (Corporate Sustainability Reporting) sulla rendicontazione di sostenibilità è stato pubblicato nella GU 10 settembre 2024 n. 212, dopo l’approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2024.

Si tratta di importanti novità che riguardano, in pratica, le informazioni da inserire nel Bilancio di esercizio che comprenderanno non solo quelle finanziarie come le conosciamo fino ad oggi, ma anche informazioni di sostenibilità riguardanti gli impatti, i rischi e le opportunità legate ai temi ESG.

Rispetto alla situazione attuale, viene di molto ampliato il perimetro di obbligatorietà che comprende anche le imprese che hanno un volume d’affari di oltre 50 milioni di Euro, un attivo di oltre 25 milioni ed oltre 250 dipendenti.

Il Decreto Legislativo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dopo l’approvazione del CdM del 30 agosto 2024. L’obiettivo è quello di migliorare la trasparenza verso gli Stakeholders, promuovendo pratiche aziendali sostenibili attraverso l’obbligo di fornire informazioni qualitative e quantitative necessarie alla comprensione dell’impatto che l’impresa ha sulle questioni di sostenibilità e del modo in cui tali questioni influiscono sull’andamento dell’impresa e sui suoi risultati.

Soggetti obbligati e tempi di applicazione
La CSRD si applica progressivamente ad una amplia platea di imprese.
Dal 1° gennaio 2024 si applica alle imprese quotate in borsa, che superano almeno due dei seguenti limiti:
- totale attivo dello stato patrimoniale superiore a 25 milioni di euro (rispetto ai precedenti 20 milioni della Non Financial Disclosure Regulation recepita dal D. Lgs. 254/2016);
- ricavi netti superiori a 50 milioni di euro (rispetto ai 40 milioni della NFDR);
oltre 500 dipendenti.

Dal 1° gennaio 2025 si applica alle imprese, anche non quotate, che superano almeno due dei seguenti limiti:
- totale attivo dello stato patrimoniale superiore a 25 milioni di euro;
- ricavi netti superiori a 50 milioni di euro;
- oltre 250 dipendenti.

Questo è il nucleo più rilevante di imprese perché comprende molte imprese di medie dimensioni; si stima che tali soggetti siano, solo in Italia, oltre 7.000 rispetto ai 300 obbligati nel 2024, che a loro volta coinvolgeranno i loro fornitori, tipicamente le PMI italiane, a fornire le informazioni che sono previste dalla normativa.

Successivamente l’applicazione sarà estesa, dal 1° gennaio 2026, alle PMI quotate che comprendono quelle con fatturato superiore a 900.000 Euro, attivo superiore a 450.000 Euro e oltre 50 dipendenti e, dal 1° gennaio 2028, riguarderà anche le imprese di Paesi terzi (extra UE) che generano ricavi nel territorio dell’Unione superiori a 150 milioni di Euro.

I nuovi obblighi
La CSRD introduce molteplici obblighi di rendicontazione, da includere in una apposita sezione della relazione sulla gestione, necessari alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità (impatto inside-out) nonché le informazioni necessarie a comprendere il modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione (impatto outside-in).
In particolare, occorre includere:
- la descrizione del modello di business e della strategia aziendale utile a comprendere la resilienza dell’impresa in relazione ai rischi di sostenibilità, le opportunità ed i piani finanziari e di investimento, nonché il rapporto con gli Stakeholders e le modalità di attuazione della strategia dell'impresa in relazione ai temi ESG e le relative tempistiche;
- la descrizione del ruolo e delle competenze e capacità degli organi di amministrazione e degli organi di controllo;
- la descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e le informazioni su sistemi di incentivi connessi ai temi ESG per i membri degli organi di amministrazione e controllo;
- la descrizione delle procedure di dovuta diligenza e, ove applicabile, la norma rinvia alla Due Diligence Directive approvata dall’Unione Europea nei mesi scorsi (la CSDDD);
- i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, comprendendo in questo caso anche la catena di fornitura, nonché le azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi o per porvi rimedio;
- la descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità e la loro modalità di gestione;
- gli indicatori e KPI pertinenti alla comunicazione delle informazioni di cui sopra.

Oltre alle tante informazioni richieste, una importante innovazione risiede nella necessità di coerenza tra informazioni finanziarie e informazioni di sostenibilità.

La rendicontazione di sostenibilità è soggetta ad una specifica attestazione che può essere affidata allo stesso revisore legale o società di revisione del “bilancio di esercizio” o un diverso revisore legale o società di revisione; nella prima fase di applicazione della norma le conclusioni del revisore dovranno essere espresse sulla base di un livello di sicurezza assimilato alla “limited assurance”, mentre è prevista una evoluzione alla forma della “reasonable assurance”, la stessa prevista per il “bilancio di esercizio”, non appena la Commissione Europea avrà adottato degli specifici atti delegati. È anche in attesa delle specifiche tecniche l’obbligo di redigere il Bilancio, comprensivo delle informazioni di Sostenibilità, con il nuovo formato unico elettronico denominato XHTML - Extensible Hypertext Markup Language.

Gli impatti
La nuova normativa avrà, già nel breve termine, un impatto rilevante per le aziende e anche per i professionisti che interagiscono con esse, in primis per i Dottori Commercialisti che tipicamente svolgono per le imprese attività di consulenza, oltre che far parte degli organi di controllo.

Tra gli impatti vi sono molti “rischi” che l’azienda deve valutare, compresi quelli finanziari legati ai costi di conformità che possono essere elevati se non correttamente gestiti. Vi sarà anche un aumento del carico amministrativo che l’adozione dei nuovi ESRS, i principi contabili per la rendicontazione di sostenibilità emanati dall’Unione Europea, comporterà nella fase di raccolta e rendicontazione, nonché per la definizione e monitoraggio dei KPI relativi agli indicatori ESG. Non si possono escludere poi rischi reputazionali e problemi di riservatezza e sicurezza dei dati.

Questi rischi sottolineano la necessità di un'attenta pianificazione e gestione delle pratiche di sostenibilità da parte delle aziende e dei professionisti, nonché di un efficace sistema di monitoraggio e controllo per garantire la conformità e l'affidabilità delle informazioni fornite.

D’altro canto, la CSRD comporta anche numerose opportunità per le PMI. Una rendicontazione trasparente migliora i rapporti con investitori, Clienti e Stakeholder rafforzando la reputazione aziendale. Facilita l'accesso al mercato dei capitali anche per via delle numerose nuove normative che riguardano Banche e Investitori e che vanno nella stessa direzione. Inoltre, il monitoraggio continuo necessario alla rendicontazione ESG può supportare il “controllo di gestione” anticipando le correzioni e riducendo i rischi nel medio e lungo termine.

Fonte: D.Lgs. 6 settembre 2024 n. 125 (GU 10 settembre 2024 n. 212)

https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/10977972/csrd-in-gazzetta-ufficiale-rendicontazione-di-sostenibilita-estesa-alle-pmi

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