E’ stato emanato, sulla Gazzetta ufficiale n. 86/2013, il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 37 del 22 febbraio 2013, sul “Regolamento recante modifiche al decreto 21 giugno 2010, n. 132 concernente norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.
Più semplicemente il cd. Fondo Gasparrini di sostegno per le famiglie in difficoltà nel rimborso delle rate del mutuo. Rispetto alla normativa originaria sono rimasti invariati i seguenti requisiti:
Dotazione del Fondo: 20.000.000,00 di euro.
Tipologia di mutui: tutti.
Importo mutuo: Massimo euro 250.000,00
Reddito: 30.000,00. secondo l’indicatore Isee.
Richiesta sospensione: Massimo due volte.
Periodo di sospensione: Massimo 18 mesi.
Ammortamento del mutuo: Almeno 12 mesi già pagati
Interessi sul mutuo da riconoscere al MEF: ZERO
Rimborso delle rate sospese: Alla scadenza originaria del mutuo, allungandone la durata.
Rimborso alla banca mutuataria a valere sul fondo. Il solo tasso d’interesse, EURIBOR per i mutui a tasso variabile, EURIRS per i mutui a tasso fisso.
Domanda: da presentare da parte della banca mutuataria alla Consap, la società incaricata di gestire il fondo per ottenere il nulla osta per la sospensione.
Concessione: Ottenuta l’autorizzazione entro cinque giorni, la banca dovrà comunicare al mutuatario la sospensione e attiverà la convenzione entro i trenta giorni lavorativi successivi (45 per i mutui cartolarizzati).
Il nuovo decreto ha innovato le parti di seguito riportate:
Accesso al Fondo: è possibile solo se il beneficiario abbia subito, dopo alla sottoscrizione del mutuo e non oltre i tre anni precedenti la richiesta del beneficio:
•La cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Sono esclusi i casi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione.
•La cessazione dei rapporti di lavoro di cui al codice di procedura civile (art. 409.3) (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato. Sono escluse le ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione.
•La morte o il riconoscimento di handicap grave (L 104/92 art. 3) ovvero d’invalidità civile non inferiore all'80 per cento. In caso di mutuo cointestato la sospensione è possibile se l’evento concerne uno solo dei cointestatari.
•La sospensione del pagamento delle rate è possibile anche per il mutui cartolarizzati o erogati per portabilità tramite surroga, ovvero hanno già fruito di altre misure di sospensione del pagamento delle rate purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi (ad esempio precedente accesso al piano famiglie sottoscritto da Associazioni dei consumatori e ABI).
Non Accesso al fondo: Non è possibile accedere al beneficio nel caso di mutui con ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato, ovvero abbiano già fruito agevolazioni pubbliche, ovvero sia stata sottoscritta una polizza assicurativa a copertura del rischio purché sia garantito il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.
Rimborso spese: Rispetto all’originario decreto 132/2010 non più previsto il rimborso alle banche dei costi sostenuti dal beneficiario dell’agevolazione per eventuali onorari notarili anticipati dalla banca.
Spese per il mutuatario: Come nel decreto originario la sospensione del pagamento delle rate di mutuo non deve comportare per il mutuatario alcuna commissione o spesa d’istruttoria o il rilascio di garanzie aggiuntive.