rating legalitàDal primo semestre 2015 al primo semestre 2016, sono aumentate del 45% le richieste pervenute all’Antitrust per ottenere il Rating di legalità, il riconoscimento “premiale” per le imprese più virtuose. Dalle 726 dell’anno scorso, le domande sono passate a 1.054. Parallelamente i casi chiusi sono aumentati da 513 a 852 (+66%) e le attribuzioni da 406 a 662 (+63%). In proporzione, sono saliti ancor più i dinieghi (+153%).

Sul totale dei casi chiusi, le attribuzioni rappresentano la quota maggiore con il 78%. Seguono le archiviazioni (66 pari all’8%); poi le attribuzioni e le conferme, con la stessa percentuale (4%); quindi i rinnovi e i maggior punteggi (3%); e infine le revoche (1%).

Dall’inizio dell’attività svolta in questo campo dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, cioè dal gennaio 2013 fino a tutto giugno, le richieste risultano complessivamente 3.068, con 2.611 casi decisi (85%) e 457 in corso (15%). Fra i casi chiusi, le attribuzioni sono state in totale 2.015 (77%), i dinieghi 115 (4,4%) e le revoche nove (0,3%).

Approvato dal Parlamento alla fine del 2012 ed entrato in vigore con il Regolamento dell’Agcm nel 2013, il Rating di legalità è lo strumento “premiale” con cui è stato affidato all’Antitrust il compito di attribuire un punteggio, da una a tre “stellette”, alle imprese virtuose che hanno un fatturato di oltre due milioni di euro annui e corrispondono a una serie di requisiti giuridici. Per ottenere una “stelletta”, il titolare dell’azienda e gli altri dirigenti non devono avere precedenti penali o tributari. Oltre a non essere stata condannata nel biennio precedente per illeciti antitrust, l’impresa deve effettuare pagamenti e transazioni finanziarie oltre i mille euro esclusivamente con strumenti tracciabili. Per ottenere un punteggio più alto, il Regolamento indica altri sei requisiti: due “stellette” se ne vengono rispettati la metà, tre “stellette” se vengono rispettati tutti.

Del Rating assegnato dall’Agcm, secondo quanto prevede la legge, “si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario”. In forza della stessa normativa, “gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta”.

www.agcm.it 

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