La recente esclusione di una delega specifica per la tutela dei consumatori nell’ambito della ripartizione di competenze della nuova Commissione europea ha riproposto il dibattito sulla permanente attualità della figura “unitaria” del consumatore come soggetto titolare di una posizione tipica nell’ordinamento e nella società abbisognevole di una tutela ed una disciplina specifica.

È stato, cioè, evidenziato da taluni che la scelta europea non è causale (o dettata da del tutto diverse motivazioni politiche), ma discenderebbe dalla impossibilità o dalla inopportunità di definire, appunto, unitariamente tale figura, dovendosi, da un lato, frammentare le posizioni ad esse tradizionalmente ascrivibili a ben distinti tutele settoriali; ovvero, dall’altro, ricondurre codesta tutela a quella più generale del cittadino, soprattutto alla luce dell’incremento della gratuità di molti servizi che rompe lo schema acquisto/vendita.


La problematica ha evidenti implicazioni anche sul piano nazionale laddove è assurta all’attualità l’esigenza di una revisione e un ammodernamento del Codice del Consumo.

Ebbene, sia sul piano europeo che sul piano nazionale deve ritenersi che restano i presupposti e le esigenze che hanno portato alla definizione unitaria e alla tutela specifica del cittadino-consumatore-utente.

Sul piano sociale resta, infatti, e volge, anzi, ad aumentare la situazione di intrinseca debolezza del cittadino-consumatore-utente che intende acquisire o utilizzare un bene ed un servizio a fronte di controparti che tendono sempre più ad essere aziende globalizzate capaci di avvalersi di tecniche la cui cognizione sfugge del tutto al singolo interlocutore e capaci di condizionarne la libertà e le scelte. L’asimmetria delle posizioni e la intrinseca debolezza della persona tanto più sul piano informativo costituisce, dunque, di per sé un tratto unificante di una situazione soggettiva meritevole di una tutela speciale, alla luce dello stesso precetto dell’art. 3 della Costituzione, che proprio in quanto “rafforzata” non può essere diluita nella generalità dei diritti di cittadinanza. D’altra parte, la mera previsione di tutela e normative settoriali, in assenza di una categoria ordinamentale generale cui far riferimento anche sul piano ermeneutico, sarebbe estremamente riduttiva proprio a fronte della continua evoluzione tecnologica in atto che non consente il tempestivo adeguamento normativo positivo della singola tutela e che richiede invece un parametro generale rispetto al quale collocare e valutare la protezione dei soggetti più deboli.

Non vi è dubbio che l’attuale individuazione della figura del consumatore come delineata dall’art. 3 del Codice del Consumo presenta oggettivi limiti, ma la soluzione non è quella di eliminare la nozione sintetica e generale quanto piuttosto quella di estenderne la portata sia in riferimento ai soggetti e alle situazioni in cui detta asimmetria si manifesta, sia sul piano funzionale.
Analogo discorso vale anche sul piano europeo. Non può infatti ignorarsi che permane la nozione unitaria di consumatore nella formulazione del titolo XV art. 169 del Trattato UE con una tutela generale ben oltre gli interessi economici settoriali. E tale unitarietà traspare comunque da tutti gli interventi normativi parziali comunitari ed è stata anche di recente ribadita dalla corte di Giustizia dell’Unione Europea (cfr sentenza 25.1.2018 n. 598/16) con una pronunzia relativa a un utente di Facebook e quindi proprio in riferimento a un servizio per lo più gratuito, con l’implicito disconoscimento della onerosità della prestazione come tratto ontologico della categoria. D’altra parte il rilievo normativo specifico e unitario del consumatore è funzionale anche quella tutela sociale e collettiva dei suoi interessi con l’associazionismo di settore che costituisce poi la “spinta” di fondo nella dialettica delle forze in campo per indirizzare a sua volta, le scelte del legislatore. E consente anche di individuare una soggettività aggregata che può dialogare con le imprese per una definizione preventiva e conciliativa dei conflitti e delle problematiche in campo. Obiettivo questo che risponde, del resto, anche agli interessi delle imprese più avvedute, e tese alla fidelimazione del cliente e anche in alternativa all’anonimato globale delle “over the top”.

Quel che pertanto è da perseguire è una implementazione in senso estensivo della figura del consumatore che possa meglio consentire di estendere le relative tutele a tutte le nuove asimmetrie connesse all’evoluzione tecnologica.

di Maurizio Nunziante
Segretario generale CONSUMERS’ FORUM

 

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