L’art.1 (commi da 4 a 10) della legge 205 del 2017 ha rivoluzionato la normativa prevista nel codice civile relativa ai termini di prescrizione in riferimento ai corrispettivi dei conguagli nei settori energia elettrica, gas e (prossimamente) idrico, inserendo nella più generale definizione della prescrizione quale “modo generale di estinzione dei rapporti fondato sull'inerzia del soggetto titolare del diritto” una nuova fattispecie: accanto alla prescrizione ordinaria (art.2934 cc e ss) e la prescrizione breve (art.2948 cc), si realizza una prescrizione “brevissima” con il decorso di uno spazio temporale molto più limitato (due anni).
La legge 27 dicembre 2017 n.205 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 - 2020” pubblicata in G.U. Serie Generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62) ha quindi introdotto una nuova disciplina sia sotto il profilo dei termini di prescrizione sia per la specificità dell’oggetto e cioè i consumi di energia elettrica e gas e del settore idrico.

La ratio della norma deriva dal reiterarsi di violazioni dei requisiti di correttezza e buona fede da parte di alcuni operatori nell’emissioni di fatture di conguaglio con addebito di ricalcoli pluriennali opache e mal comunicate. Ne deriva che l’emissione di maxi-bollette per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni costituiscano una pratica commerciale contraria ai princìpi richiamati nella fase di esecuzione del contratto, in particolare perché presuppone un ritardo che non può essere in alcun modo attribuito al consumatore, ma solo all’operatore che, in quel caso, non può venire meno al proprio dovere di correttezza facendo ricadere sull’utente la gravosità di un onere derivante da un proprio errore. L’obbligo di correttezza e di buona fede si concretizza infatti nell’obbligo per ciascun operatore di proteggere i consumatori da comportamenti scorretti, non soltanto sleali, ma anche negligenti. Siamo quindi di fronte ad un complesso meccanismo posto a tutela del consumatore (e non solo) e volto a garantire una corretta imputazione dei consumi energetici al cliente finale nell’ottica di realizzare i principi di trasparenza e chiarezza nel sistema di fatturazione degli addebiti di energia e gas (ed idrico a partire da gennaio 2020).
Fondamentale per la corretta applicazione della norma è anche la puntuale individuazione del termine prescrizionale che decorre dalla data di scadenza del pagamento oppure dal giorno in cui il fornitore avrebbe dovuto leggere i contatori ed emettere il conguaglio e, quindi, non dalla data in cui viene emessa la fattura di conguaglio. 
Tale precisazione contrasta con l’erronea affermazione, spesso applicata dalle aziende di vendita, che la prescrizione decorrerebbe dal momento in cui è emessa la fattura di conguaglio, con ciò spostando a piacimento del fornitore/distributore il termine da cui calcolarla e consentendo così di richiedere pagamenti per conguagli anche dopo dieci o più anni.
In realtà come sopra riportato, sulla base dei principi generali, si evidenzia che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui può essere fatto valere il diritto, ossia dal momento in cui il fornitore, per il tramite del personale tecnico della società distributrice, può eseguire la lettura dei consumi sul contatore; è questo il momento in cui, rilevati consumi superiori a quelli addebitati in acconto sulla base di letture stimate, il fornitore può pretendere il pagamento del conguaglio.
(Nota metodologica, volutamente restringeremo il presente commento nell’applicazione della legge 205 ai rapporti tra Utente
Venditore e Distributore omettendo i rapporti tra il venditore, distributore e gli altri soggetti della filiera.)
Fatte queste necessarie premesse, sia di fatto che di diritto, passiamo ad analizzare in maniera dettagliata la parte testuale della
legge, gli interventi regolatori dell’Arera in materia per poi concludere con una analisi critica della normativa e dei possibili successivi sviluppi.  Il comma 4 dell’ art.1 è l’architrave dell’intervento identificando i settori, i soggetti coinvolti, l’oggetto della prescrizione e le procedure di applicazione.

I settori interessati dall’intervento sono:
• energia elettrica
• il gas
• servizio idrico a partite dal 1.1.2020.

I soggetti legittimati sono:
1) gli utenti domestici
2) le microimprese
3) i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c),
del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n.206
4) il venditore
5) il distributore
6) l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera.

Oggetto della prescrizione è il diritto al corrispettivo per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni presenti in
bollette. Di fondamentale importanza è stato l’intervento dell’Arera (Chiarimenti alla delibera 569/2018/R/com del 07 giugno 2019) che ha precisato il perimetro dell’oggetto visto alla luce di interpretazioni opportunisticamente restrittive sancendo che “la prescrizione - come stabilito dalla legge di bilancio 2018 - ha ad oggetto il diritto di credito relativo ai corrispettivi dei contratti ivi previsti, la medesima prescrizione non può che operare a tutte le componenti esposte nelle suddette fatture, siano esse componenti fisse o variabili, a condizione che, ovviamente, la fatturazione o il ricalcolo si riferiscano a periodi risalenti a più di due anni”.

Il Procedimento
Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di informarlo dei
conseguenti diritti. In caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'ARERA ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore.

E' in ogni caso diritto dell'utente ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.
In questo primo comma quindi si è provveduto (anche se in modo impreciso come vedremo) a disegnare una serie di scenari di
riferimento che hanno ridefinito i rapporti tra venditore e utente finale ed ad inserire in maniera completa l’assimilazione giuridica tra il consumatore e la micro impresa aprendo una classificazione del tutto estranea al codice del consumo.
La comprensione del comma 5 che esclude dall’applicazione della nuova disciplina tutti i casi in cui “la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell’utente” è un punto di forte contrapposizione tra una interpretazione restrittiva e basata sulla definizione giuridica “dell’accertata responsabilità” e quella più ampia di valutazione dell’atteggiamento ostativo o omissivo da parte dell’utente. Questo comma per essere compreso deve essere collegato in
combinato disposto con i commi 6 e 7 che prevede rispettivamente che l’Arera “con propria deliberazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi ”e“ può definire, con propria deliberazione, misure atte ad incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente” creando un file rouge tra la lettura e l’autolettura incentivata e indicando un percorso virtuoso per i rapporti tra utente e distributore validando, in “controluce”, l’interpretazione restrittiva e più favorevole per il consumatore rendendo l’accertata responsabilità una casistica molto selettiva (sentenza di un giudice del fatto ostativo, riconosciuta responsabilità da parte dell’utente oppure lettera ar di richiesta di lettura del misuratore non accessibile e non certo la semplice visione anche fotografica di una comunicazione massiva ).

Ci soccorre in questa interpretazione combinata e rigorosa la giurisprudenza della Suprema Corte che è intervenuta in numerose
occasioni nel caso di utilizzo indebito di energia elettrica, mediante alterazione del contatore o allacciamento diretto alla fonte di energia, ritenendola una fattispecie che integra gli estremi del delitto di furto, aggravato dal mezzo fraudolento ed eventualmente dalla violenza sulle cose, qualora vi sia materiale modificazione dei cavi conduttori o del contatore settorizzando la casistica della responsabilità dell’utente.

L’applicazione del comma 8 che ricordiamo “pone a carico del Sistema Informatico Integrato per la gestione dei flussi informativi
relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas, di cui all’articolo 1- bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, (SII) l’onere di provvedere agli adeguamenti necessari per permettere ai clienti finali di accedere attraverso il Sistema medesimo ai dati riguardanti i propri consumi effettivi, senza oneri a loro carico per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas, ponendo l’accento sull’incentivazione dell’utilizzo dei sistemi di autolettura” è stato ottemperato con la creazione del Portale dei Consumi presso il Sistema Informativo Integrato(SII) gestito dall’Acquirente Unico che permette dal 1° luglio 2019 in maniera facile l’accesso ai propri consumi effettivi con la propria individuale identità digitale. La più grave carenza nell’applicazione della legge è il mancato intervento regolatorio previsto dal comma 9 a carico del Agcom per stabilire “le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità” elemento assolutamente necessario per stabilire la correlazione tra i pagamenti e la morosità e correlativamente la certezza dei tempi di prescrizione da eccepire da parte del consumatore.
Agcom non ha finora fornito alcuna indicazione sulle modalità tecniche ed operative di applicazione circa la certezza dei tempi di
spedizione delle fatture e questa “incertezza regolatoria” provoca anche l’apertura di una serie di possibili contenziosi basati sulla
interpretazione dei termini di decorrenza della prescrizione.

Infine il comma 10, stabilisce la decorrenza di applicazione della prescrizione brevissima che:
Per il settore elettrico, è successiva alla data del 1 marzo 2018;
Per il settore del gas, è successiva al 1 gennaio 2019;
Per il settore idrico, è successiva al 1 gennaio 2020.
Passando alla regolazione dell’ARERA la delibera 97/2018/R/com ha riassunto i casi nei quali si può manifestare
l’applicazione della legge 205/2017 e cioè
• nei casi di rilevanti ritardi, da parte dei venditori, nella fatturazione di periodo (c.d. blocco di fatturazione);
• nella fatturazione di conguagli derivanti da rettifiche tempestivamente comunicate dall’impresa distributrice, ma
fatturate con ritardo da parte dei venditori (c.d. ritardo di conguaglio);
• nei casi di fatturazione di conguagli derivanti dalla mancata o erronea lettura del misuratore che portano alla rilevazione
delle c.d. rettifiche tardive dei dati di misura da parte delle imprese distributrici, rettifiche che possono essere rilevate
anche dopo un periodo particolarmente rilevante.

La tutela dei clienti finali nelle diverse situazioni si concretizza nella possibilità per il cliente medesimo, purché non responsabile del ritardo, di eccepire la prescrizione del diritto al corrispettivo oggetto di fatture riferite a consumi risalenti a più di due anni.
E’ fondamentale sottolineare che il maturare della prescrizione non estingue di per sé il diritto di credito né, dunque, impedisce al
creditore di chiedere il pagamento di crediti prescritti. Affinché l’effetto estintivo del diritto di credito si produca, è infatti necessario che la prescrizione sia eccepita dal debitore. Occorre, quindi, che il cliente finale manifesti al venditore la propria volontà di non pagare il debito in quanto prescritto. 

La delibera 97/2018/R/com prevede che, qualora la bolletta di energia elettrica contabilizzi importi per consumi risalenti a più di due anni, al netto del tempo utilizzato per la fatturazione nei limiti massimi previsti dalla regolazione o dal contratto, il venditore è tenuto ad informare il cliente finale connesso in bassa tensione, contestualmente all'emissione della bolletta stessa e comunque
almeno 10 giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di pagamento, in modo completo e trasparente, della possibilità di
eccepire la prescrizione.

Al fine di agevolare il cliente nell'esercizio di tale facoltà, nell'informativa in argomento il venditore deve tra l'altro fornire
indicazioni sulle modalità tracciabili (ad esempio: posta, e-mail, fax, moduli web, etc.) per eccepire la prescrizione.
Questa informativa ha subito e subisce interpretazioni notevolmente diverse da venditore a venditore e ciò non contribuisce di certo a dare regolarità ai rapporti tra consumatore e venditore.

Dall’approvazione della manovra finanziaria, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha emesso una serie di indicazioni operative e cioè:
• In caso di emissione di fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni e qualora l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l’accertamento di violazioni del codice del consumo - relative
alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall’operatore interessato -
si introduce il diritto del cliente finale (che abbia inoltrato un reclamo inerente al conguaglio) alla sospensione del
pagamento, finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell’operatore.
• È previsto, inoltre, l’obbligo del venditore di comunicare al cliente l’avvio del procedimento e di informarlo dei conseguenti diritti ed è garantito il diritto del cliente, in ogni caso, all’esito della verifica della legittimità della condotta dell’operatore, di ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.
• Il venditore ha l'obbligo di emettere il documento di fatturazione relativo a conguagli operati sulla base di rettifiche
del dato di misura entro 45 giorni dal momento in cui la rettifica è resa disponibile nell'ambito del Sistema Informativo
Integrato (SII);

Ulteriori delibere Arera hanno parzialmente completato il quadro regolatorio in attesa anche delle applicazioni” dal basso” del testo normativo: la delibera 569/2018/R/com identifica il perimetro soggettivo nei cui confronti si applicano gli interventi di rafforzamento delle tutele, definendo gli obblighi informativi da parte dei venditori e le forme di presentazione e gestione di eventuali reclami dei clienti finali. La Delibera 264/2018/R/com definisce interventi urgenti sulle misure transitorie seguenti alla deliberazione 97/2018/R/com in materia di gestione della fatturazione e dei pagamenti del servizio di trasporto nei casi di eccezione della prescrizione sollevata dal cliente finale per cause imputabili all’impresa distributrice La Delibera 683/2018/R/com definisce interventi urgenti in materia di gestione della fatturazione e dei pagamenti del servizio di distribuzione di gas naturale nei casi di eccezione della prescrizione sollevata dal cliente finale per cause imputabili al distributore.

Alla luce dell’analisi normativa e regolatoria fin qui condotta si rilevano alcune criticità:
• Richiamo inopportuno alla categoria generale del professionista (come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e cioè “la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario” tra quelle soggettivamente
abilitate all’eccezione di prescrizione nei confronti del venditore. Questa allarga in modo non comprensibile la platea dei possibili soggetti abilitati ad eccepire la prescrizione contraddicendo il motivo “la difesa del consumatore finale” per il quale la legge è stata pensata e costruita (rilevabile anche dai lavori preparatori al testo definitivo).
• Sono state indicate due condizioni per la sospensione
automatica dell’efficacia della bolletta di conguaglio 1) l’azione dell’AGCM 2) reclamo del consumatore parificando due azioni completamente diverse e soprattutto che hanno effetti diversi sotto il profilo della tutela del diritto violato.
La difficile convivenza tra norme ordinarie di derivazione civilistica e norme a tutela del diritto dei consumatori principalmente di derivazione comunitaria hanno raggiunto nella legge 205/2017 seppure con tutte le criticità e contraddizioni rilevate nell’applicazione alla casistica e nell’armonizzazione con la regolazione Arera, un buon livello di compromesso indicando la strada per la complementarietà tra le diverse fonti primarie e secondarie ed in attesa delle reazioni degli operatori del
settore con particolare riferimento a quello idrico.

In linea con questa coerente indicazione, si sottolinea infine la scelta del legislatore di non settorializzare l’intervento normativo racchiudendolo nel codice del consumo ma liberando l’efficacia direttamente nell’istituto della prescrizione codicistica introducendovi specifici strumenti di disincentivazione di comportamenti illegittimi da parte delle imprese quanto mai indispensabile in considerazione del fatto che spesso l’intervento regolatorio dell’Arera ha dimostrato di non essere in grado di
perseguire con efficacia ed efficienza questi comportamenti iniqui ed abusivi delle imprese nei confronti della platea dei consumatori.

di Ovidio Marzaioli 
Vice Segretario generale Movimento Consumatori

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