E-commerce farmacie, cresce richiesta online da consumatori. Requisiti e obblighi per evitare sanzioni L'e-commerce è in costante crescita e, anche se, rispetto al fatturato fatto registrare dalle vendite nel negozio fisico, il valore raggiunto è ancora piccolo (155 milioni di euro, pari a circa l'1,5%), le previsioni vedono, già alla fine del 2020, un raddoppio, per un totale stimato intorno ai 315 milioni di euro. In questo quadro, data anche la crescita delle richieste da parte dei cittadini, è quanto mai importante avere chiare tutte le norme che ne stanno alla base, anche per essere pronti in caso di eventuali ispezioni ed evitare così sanzioni. Vale la pena, allora, ripercorrere alcuni degli adempimenti obbligatori, anche perché, come si legge nella Guida sulle vendite online di Federfarma "La vendita online: tutti gli adempimenti a carico delle farmacie", recentemente aggiornata, «la normativa relativa ai farmaci si intreccia e si sovrappone a quella riguardante la vendita sul web di altri prodotti sanitari, rendendo il sistema complesso e non sempre di facile applicazione. Il farmacista deve infatti rispettare regole e disposizioni diversificate a seconda della tipologia di prodotto venduto». Va in ogni caso ricordato «che il farmacista che abbia deciso di utilizzare il web come canale di vendita di farmaci ed altri prodotti debba sempre cercare il contatto con il cittadino, mettendo la propria professionalità a disposizione anche di chi fa acquisti on line, chiedendogli se assume altri farmaci contestualmente a quelli che acquista on-line, invitandolo a contattare il farmacista per qualsiasi dubbio riguardante l'uso o la conservazione dei farmaci».

Di seguito riportiamo alcune indicazioni che può essere utile sapere in caso di ispezioni.

I divieti
Il divieto di vendita online, come si ricorderà, oltre a comprendere tutti i farmaci con obbligo di ricetta medica, «riguarda anche le formule officinali e i farmaci veterinari - fatta eccezione per quelli senza obbligo di ricetta ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, nonché i farmaci per piccoli animali da compagnia, entrambi oggetto di libera vendita nei pet shop prima del 2007 (art. 90 D.Lgs. n.193/2006)». Mentre è permessa la vendita di «medicinali omeopatici senza obbligo di ricetta» anche se occorre fare attenzione: resta vietata nel caso in cui «il produttore abbia indicato in etichetta che il medicinale può essere venduto solo dietro presentazione di ricetta medica». Inoltre, «è proibita la vendita online sia di sigarette elettroniche sia dei contenitori di liquido di ricarica».

La farmacia online viene identificata con il logo obbligatorio, ma attenzione: «è vietato utilizzarlo per le pagine dei siti web delle farmacie adibite ad e-commerce di prodotti diversi dal farmaco, quali integratori alimentari, cosmetici, dispositivi medici, parafarmaco, e così via».

Immagini e informazioni sui prodotti
Nelle pagine web che «promuovono la vendita di farmaci senza ricetta possono essere raffigurate le fotografie o le rappresentazioni grafiche dell'imballaggio esterno o del confezionamento primario dei farmaci. Tuttavia, dall'immagine della confezione non deve essere visibile alcun messaggio pubblicitario relativo al prodotto stesso. In caso contrario occorrerebbe chiedere autorizzazione al Ministero della Salute (ai sensi dell'art.118 d.lgs. 219/2006). E anche possibile inserire le informazioni sul farmaco fornite dal produttore - ovvero indicazioni, controindicazioni, precauzioni d'impiego, interazioni, avvertenze speciali e gli effetti indesiderati descritti nel foglietto illustrativo - ma tali informazioni devono essere riprodotte integralmente e senza modifiche».

Le regole sui prezzi
Il prezzo proposto «dovrà obbligatoriamente essere il medesimo rispetto a quello praticato all'interno della propria farmacia». Ma questo vincolo «non eÌ applicabile alla vendita di tutti gli altri prodotti del settore commerciale. Pertanto, il prezzo online di un cosmetico, piuttosto che di un medical device, può differire da quello praticato in farmacia».

L'uso di marketplace è vietato
Va ricordato che «sono vietate anche le piattaforme per l'e-commerce (i cosiddetti marketplace), l'utilizzo di siti web intermediari, nonché le piattaforme tecnologiche che dal prodotto, scelto dall'utente, risalgono ad un venditore selezionato dal sistema. Secondo il Ministero, tali strumenti, funzionali alla gestione online dei processi di acquisto di farmaci dai siti web autorizzati, si pongono in contrasto con il principio che ammette le vendite online unicamente attraverso i siti dei soggetti autorizzati, che devono coincidere con quelli presenti nell'elenco gestito dal Ministero della Salute».

Magazzino della farmacia e farmacisti-grossisti
La farmacia ha l'obbligo «di vendere online solo i farmaci acquistati dalla stessa farmacia con il proprio codice univoco e conservati presso il proprio magazzino. In altre parole, il farmacista può vendere online solo i medicinali senza ricetta di cui eÌ già in possesso con la conseguenza che, qualora fosse sprovvisto del medicinale richiesto online dal cliente, deve, prima di spedirlo, entrarne materialmente in possesso, non potendo chiedere al grossista di recapitarlo direttamente al cliente. Tale obbligatoria condizione si applica anche alle farmacie che detengono la licenza ad operare in qualità di distributore intermedio».

http://www.farmacista33.it

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