passeggeriCommissione europea - A partire da domenica 1º luglio i viaggiatori che prenotano pacchetti turistici "tutto compreso" beneficeranno di una maggiore tutela dei diritti dei consumatori.

Le norme non riguarderanno solo i tradizionali pacchetti "tutto compreso", ma tuteleranno anche i consumatori che prenotano altre forme di servizi turistici combinati, compresi i pacchetti personalizzati in cui il viaggiatore sceglie diversi elementi da un unico punto vendita online o offline. Le nuove norme introdurranno anche una protezione per i cosiddetti "servizi turistici collegati", quando il viaggiatore acquista servizi turistici presso un solo punto di vendita, ma attraverso processi di prenotazione separati o quando, dopo aver prenotato un unico servizio turistico su un unico sito internet, è invitato a prenotare un altro servizio su un sito internet diverso.

Věra Jourová, Commissaria responsabile per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha dichiarato: "Prenotare le vacanze online è facile, ma se qualcosa va storto è bene sapere di essere pienamente protetti. Le nuove norme sui pacchetti turistici "tutto compreso" sono ormai adeguate all'era digitale e ai nuovi metodi con cui si prenotano le vacanze. I viaggiatori beneficeranno inoltre di nuovi diritti e saranno ben protetti in caso di fallimento degli operatori. Le nuove norme renderanno inoltre più facile per le imprese turistiche offrire i loro servizi a livello transfrontaliero."

Le nuove norme saranno ancora più vantaggiose per i consumatori grazie a:

- informazioni più chiare per i viaggiatori: le imprese devono comunicare ai viaggiatori se offrono loro un pacchetto o un servizio turistico collegato e informarli dei loro diritti fondamentali attraverso moduli informativi standardizzati. Devono fornire informazioni chiare sulle caratteristiche e le specificità del pacchetto, sul suo prezzo e su eventuali costi supplementari;
- rimborso e rimpatrio in caso di fallimento: le imprese che vendono pacchetti "tutto compreso" devono sottoscrivere una protezione in caso di insolvenza. Tale garanzia copre i rimborsi e il rimpatrio in caso di fallimento degli organizzatori e si applica anche ai servizi turistici collegati;
. norme più chiare in materia di responsabilità: in caso di problemi il responsabile è l'organizzatore del pacchetto, indipendentemente da chi presta i servizi di viaggio;
diritti di annullamento potenziati: con le nuove norme, i viaggiatori possono annullare un pacchetto turistico per qualsiasi motivo, pagando un costo ragionevole. Possono annullare la propria vacanza gratuitamente qualora la loro destinazione diventi pericolosa, ad esempio a causa di conflitti o di calamità naturali o se il prezzo viene aumentato oltre l'8 % rispetto al prezzo iniziale;
- alloggio nel caso in cui il viaggio di ritorno non possa essere effettuato: nel caso in cui non possano rientrare in tempo dalle loro vacanze "tutto compreso", ad esempio in caso di catastrofi naturali, ai viaggiatori viene assicurato un alloggio fino a tre notti. I pernottamenti supplementari sono coperti in linea con le pertinenti disposizioni in materia di diritti dei passeggeri;
- assistenza ai viaggiatori: l'organizzatore del pacchetto turistico è tenuto inoltre a fornire - assistenza ai viaggiatori in difficoltà comunicando, in particolare, le informazioni relative ai servizi sanitari e all'assistenza consolare.

Anche le imprese beneficeranno delle nuove norme grazie a:

- norme più chiare che rendono più facili le attività transfrontaliere: le imprese dovranno ora attenersi a un'unica serie di norme sui requisiti in materia di informazione, responsabilità e altri obblighi in tutta l'UE. Anche i regimi nazionali di protezione in caso di insolvenza sono ora riconosciuti in tutta l'UE. Queste misure permetteranno alle imprese di operare in tutta l'UE come se fossero nel proprio paese;
- obblighi di informazione più moderni che non si basano più esclusivamente sugli opuscoli di viaggio: il fatto che gli operatori non dovranno ristampare gli opuscoli dovrebbe consentire loro di risparmiare 390 milioni di € l'anno;
- riduzione degli oneri normativi: i viaggi di lavoro organizzati nell'ambito di un accordo quadro, ad esempio con un'agenzia di viaggi specializzata, non saranno più coperti dalla direttiva.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4293_it.htm 

DIALOGO APERTO
LA NEWSLETTER
Archivio