codicecomelettronicheUno strumento indispensabile per operatori e addetti ai lavori: il nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali, inclusivo del testo consolidato con le modifiche del d.lgs. 28.5.2012, n. 69. 
 
 
“Ringraziamo lo studio legale VBL per aver accettato di condividere con i nostri lettori anche il testo del Codice in materia di protezione dei dati personali, consolidato con le modifiche introdotte dal recentissimo decreto legislativo del 28 maggio 2012 n. 69 – ha dichiarato Raffaele Barberio, direttore di Key4biz -. Il testo è in formato pdf, le modifiche introdotte con il decreto 70/2012 sono in corsivo e l’indice rinvia con collegamento ipertestuale agli articoli. Il nuovo Codice è scaricabile da Key4biz a questo link”. 
 
All’avv. Silvia Venturini, autrice tra l’altro del capitolo 9 – La tutela della privacy nelle comunicazioni elettroniche, del volume Diritto delle comunicazioni elettroniche – Telecomunicazioni e televisione dopo la riforma comunitaria del 2009 (Giuffré), abbiamo chiesto le sue considerazioni sul nuovo decreto:“Il decreto legislativo del 28 maggio 2012, n. 69 modifica il Codice in materia di protezione dei dati personali su alcuni profili rilevanti per le comunicazioni elettroniche: dalle definizioni, agli obblighi dei fornitori di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico (art. 32); dagli adempimenti conseguenti alla violazione dei dati personali (art. 32bis), alle comunicazioni indesiderate (art. 130), alle sanzioni nei confronti di fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (art. 162ter). La nuova disciplina - ha concluso Silvia Venturini - adegua la tutela dei dati personali alla riforma del Codice delle comunicazioni elettroniche, tradizionalmente uno dei settori in cui la protezione dei dati personali è più complessa e sottoposta a rischi, e impone il coordinamento con le norme a garanzia di altri diritti meritevoli di tutela (si pensi al recente dibattito sul diritto d’autore).
 
La ‘modernizzazione’ del Codice attribuisce peraltro al Garante strumenti efficaci per la protezione dei dati personali e richiede dunque un’attenzione degli operatori ancora maggiore in relazione a pratiche (ad esempio, le comunicazioni indesiderate) ancora non pienamente superate”. 
 

fonte: Key4biz

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