Il divieto, imposto dalla legge italiana, di vendere nelle parafarmacie i medicinali soggetti a prescrizione è conforme al diritto dell’Unione Europea perché è giustificato dall’obiettivo di garantire alla popolazione un rifornimento di medicinali sicuro e di qualità. Lo ha precisato una sentenza della Corte di Giustizia dell’UE, confermando la precedente pronuncia dell’avvocato generale. Il caso è quello di 3 farmaciste di Milano che si sono viste respingere da Asl e Ministero della Salute la richiesta di autorizzazione a vendere nelle loro parafarmacie medicinali soggetti a prescrizione medica, ma interamente a carico del cliente. Le farmaciste hanno fatto ricorso al Tar della Lombardia, che ha chiesto aiuto alla Corte di giustizia. Nella sua sentenza, la Corte sottolinea che per la legge italiana un farmacista che vuole stabilirsi in Italia come titolare di una parafarmacia viene escluso dai benefici economici derivanti dal mercato dei medicinali soggetti a prescrizione medica e che vengono pagati interamente dall’acquirente, la cui vendita è riservata alle farmacie. Questa normativa, che può ostacolare e scoraggiare lo stabilimento sul territorio italiano di un farmacista di un altro Stato membro, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento. Ma ci sono diverse ragioni di interesse generale che la giustificano: in primis l’obiettivo di garantire alla popolazione un rifornimento di medicinali sicuro e di qualità, il quale rientra nell’obiettivo più generale di tutela della salute.
Se fosse consentito vendere nelle parafarmacie alcuni medicinali soggetti a prescrizione medica, sarebbe come non osservare il requisito della pianificazione territoriale, con il rischio che le parafarmacie si concentrino nelle località considerate più redditizie e che le farmacie situate in tali località vedano diminuire la propria clientela e subiscano una perdita di reddito. Una situazione che potrebbe causare una diminuzione della qualità del servizio che le farmacie forniscono al pubblico e comportare perfino la chiusura definitiva di alcune di esse: una penuria di farmacie in determinate parti del territorio condurrebbe ad un approvvigionamento di medicinali inadeguato quanto a sicurezza e a qualità.
La Corte sottolinea, infine, che ogni Stato membro può decidere il livello al quale intende garantire la tutela della sanità pubblica e il modo in cui questo livello deve essere raggiunto. Il divieto italiano, che non consente alle parafarmacie di vendere farmaci soggetti a prescrizione medica che non sono a carico del Servizio sanitario nazionale, ma vengono pagati interamente dall’acquirente, riduce il rischio di una penuria di farmacie in modo proporzionato all’obiettivo di garantire un rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità.

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