Il divieto, imposto dalla legge italiana, di vendere
nelle parafarmacie i medicinali soggetti a prescrizione
è conforme al diritto dell’Unione Europea perché
è giustificato dall’obiettivo di garantire alla popolazione
un rifornimento di medicinali sicuro e di qualità.
Lo ha precisato una sentenza della Corte di Giustizia
dell’UE, confermando la precedente pronuncia
dell’avvocato generale. Il caso è quello di 3 farmaciste
di Milano che si sono viste respingere da Asl e
Ministero della Salute la richiesta di autorizzazione a
vendere nelle loro parafarmacie medicinali soggetti
a prescrizione medica, ma interamente a carico del
cliente. Le farmaciste hanno fatto ricorso al Tar della
Lombardia, che ha chiesto aiuto alla Corte di giustizia.
Nella sua sentenza, la Corte sottolinea che per la legge
italiana un farmacista che vuole stabilirsi in Italia
come titolare di una parafarmacia viene escluso dai
benefici economici derivanti dal mercato dei medicinali
soggetti a prescrizione medica e che vengono
pagati interamente dall’acquirente, la cui vendita è
riservata alle farmacie. Questa normativa, che può
ostacolare e scoraggiare lo stabilimento sul territorio
italiano di un farmacista di un altro Stato membro,
costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento.
Ma ci sono diverse ragioni di interesse generale che
la giustificano: in primis l’obiettivo di garantire alla
popolazione un rifornimento di medicinali sicuro e di
qualità, il quale rientra nell’obiettivo più generale di
tutela della salute.
Se fosse consentito vendere nelle parafarmacie alcuni
medicinali soggetti a prescrizione medica, sarebbe
come non osservare il requisito della pianificazione
territoriale, con il rischio che le parafarmacie si concentrino
nelle località considerate più redditizie e che
le farmacie situate in tali località vedano diminuire la
propria clientela e subiscano una perdita di reddito.
Una situazione che potrebbe causare una diminuzione
della qualità del servizio che le farmacie forniscono
al pubblico e comportare perfino la chiusura definitiva
di alcune di esse: una penuria di farmacie in
determinate parti del territorio condurrebbe ad un
approvvigionamento di medicinali inadeguato quanto
a sicurezza e a qualità.
La Corte sottolinea, infine, che ogni Stato membro
può decidere il livello al quale intende garantire la
tutela della sanità pubblica e il modo in cui questo
livello deve essere raggiunto. Il divieto italiano, che
non consente alle parafarmacie di vendere farmaci
soggetti a prescrizione medica che non sono a carico
del Servizio sanitario nazionale, ma vengono pagati
interamente dall’acquirente, riduce il rischio di una
penuria di farmacie in modo proporzionato all’obiettivo
di garantire un rifornimento di medicinali alla popolazione
sicuro e di qualità.