Il treno fa ritardo? I viaggiatori hanno diritto al rimborso parziale del biglietto anche se c’è una causa di forza maggiore. Lo precisa la Corte di Giustizia dell’UE in una sentenza in cui spiega che il regolamento comunitario sui diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario non esonera le imprese ferroviarie dall’obbligo d’indennizzo per il prezzo del biglietto qualora il ritardo sia imputabile a un caso di forza maggiore. Il passeggero può quindi chiedere in ogni caso di ritardo un rimborso parziale del prezzo del biglietto che va dal 25% (ritardo tra 60 e 119 minuti), al 50% (ritardo pari o superiore ai 120 minuti). Il diritto internazionale esonera il trasportatore dal risarcimento del danno (in questo caso dal ritardo) imputabile a un caso di forza maggiore, ma la Corte sottolinea che queste norme riguardano esclusivamente il diritto dei viaggiatori al risarcimento del danno conseguente al ritardo o alla soppressione di un treno. L’indennizzo previsto dal regolamento europeo, calcolato sulla base del prezzo del biglietto di trasporto, ha invece una finalità diversa: quella di compensare il prezzo pagato dal passeggero come corrispettivo per un servizio che non è stato eseguito conformemente al contratto di trasporto. Una forma di compensazione di tipo forfettario e standardizzata, a differenza del regime di responsabilità previsto dalle regole uniformi che implica una valutazione individuale del danno subito. Poiché questi due regimi di responsabilità sono completamente diversi, oltre all’indennizzo forfettario i viaggiatori possono anche proporre azioni di risarcimento danni a titolo delle regole uniformi.

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